Catasto utenze esteso a telefoni e cellulari

 

E’ in vista un nuovo ciclo di milioni e milioni di comunicazioni che gli utenti telefonici italiani dovranno, indirettamente, inviare all’Anagrafe fiscale. Chi non lo farà, è soggetto a sanzioni variabili da un minimo di 103 a un massimo di 2.065 euro. La disposizione è “nascosta” nell’articolo 1, comma 222 della Finanziaria 2008. Il comma, apparentemente, si limita a ad estendere l’obbligo di inserire nei contratti il codice fiscale degli utenti di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare (come già accadeva per quelli dell’ acqua, della luce e del gas),. Fin qui, niente di grave. Peccato che, attraverso un rinvio di commi, gli utenti degli stessi contratti siano costretti anche a comunicare alle aziende fornitrici “i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza.”.

Risultato: le famiglie che già si erano viste recapitare dalla aziende fornitrici del metano o dell’elettricità i questionari sui dati catastali, saranno in futuro “sommerse” da un’ondata di nuovi questionari, stavolta da inviare dalle società telefoniche. C’è poi l’aggravante del fatto che gli italiani, attratti da continue offerte di abbattimento dei canoni delle telefonate e spinti a modificare spesso il gestore dei servizi Internet Adsl e via fibra ottica, cambiano continuamente i gestori di telefonia. Risultato: ad ogni modifica bisognerà rinviare un’apposita la comunicazione dei dati (sezione, foglio, particella e subalterno catastali), che sono quelli che identificano senza ombra di dubbio ogni singolo appartamento sulle mappe del Catasto.

Incombe poi un nuovo dubbio: anche gli utenti di cellulari con scheda prepagata dovranno inviare i dati catastali? E, se così fosse, come potrebbero decidere qual è “l’immobile presso cui è stata attivata l’utenza”? L’abitazione principale anche un’eventuale seconda casa? Il buon senso fa ritenere che le Finanze, in successivi chiarimenti, li escluderanno da questa incombenza e dalle relative sanzioni, se non altro perché l’indicazione nel contratto di un indirizzo significa, in questo caso, ben poco…

Resta in vita, infine, un secondo dubbio, valido anche per i contratti di acqua, luce e gas. La Finanziaria 2005 aveva infatti stabilito che la comunicazione dei riferimenti catastale era prevista “solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso”. Tuttavia, secondo la circolare n. 44/2005 dell’Agenzia delle Entrate, sono da considerarsi tali praticamente tutti i contratti, dal momento che in genere essi valgono per un anno, e sono rinnovati tacitamente se non c’è una disdetta. In altre parole, dopo un anno dalla stipula, c’è sempre un rinnovo, che l’utente lo sappia oppure non lo sappia. Per luce e gas, l’interpretazione delle Entrate è stata accolta solo da alcune aziende fornitrici (Aem e Acea, per esempio), mentre la maggioranza delle altre ha fatto orecchie da mercante. Cosa accadrà per i telefoni?

Un’altra novità importante è contenuta poi nel comma 277 dell’articolo 1 della Finanziaria. Se i contribuenti non adempiono entro tre mesi agli inviti dell’Agenzia del Territorio ad aggiornare l’accatastamento del loro immobile, i funzionari potranno “procedere d’ufficio” all’aggiornamento stesso, facendo pagare il conto ai contribuenti stessi. In questo caso l’aggiornamento richiesto riguarderà i dati di categoria, classe e consistenza, in conseguenza a opere di ampliamento o ristrutturazione di immobili, oppure di mancata iscrizione in Catasto di rustici agricoli. Si tratta dei parametri che permettono di determinare la rendita catastale, che è alla base di quasi tutta la tassazione immobiliare (Irpef, Ici, compravendite, successioni e donazioni).

 

I dati che verranno  sicuramente richiesti

 

Sezione

dato da riportare solo se trascritto nei documenti dell’immobile (certificato catastale, rogito, successione), come capita raramente  ;

Foglio

va compilato sempre

Particella

va compilato sempre. Nei vecchi documenti è definito  anche come “mappale” o “numero di mappa”

Subalterno

 è previsto solo se l’unità immobiliare è parte di un edificio (un appartamento in condominio) oppure si tratta di un rustico che fa parte di un terreno agricolo. Non esiste per ville o villette a schiera isolate.

Estensione particella e tipo particella

sono codici presenti dove vige il cosiddetto “Catasto tavolare” (province di Trieste e Gorizia, porzioni di quelle di Udine e Belluno, oltre che in Trentino Alto Adige)

 

Altri dati  (la compilazione non è obbligatoria) .

 

Talora vengono richiesti dall’azienda fornitrice di utenze, talaltra no. Sono:

- Indicazione se si è proprietari, usufruttuari o titolari di altro diritto sull’immobile;

- Se il contratto è per l’abitazione principale, per un’altra abitazione o per un immobile diverso da un’abitazione;

- Se il Comune catastale è diverso da quello amministrativo. E’ una situazione che capita solo per 46 comuni sul oltre 8.100 esistenti in Italia. Si tratta dei municipi per cui il Catasto non si è ancora messo in pari con le variazioni amministrative.