Disponibili sul sito tutti gli aggiornamenti

Canone concordato e impianti termici: le novità

A cura di Silvio Rezzonico e Franco Pagani

E' stato (finalmente) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003 il Decreto ministeriale delle Infrastrutture e Trasporti 30/12/2002 sulle locazioni a canone concordato.

Rispetto al testo già diffuso sul sito Confappi-Fna non è cambiato sostanzialmente nulla, ma i 7 allegati (i 6 contratti, di cui 3 per la piccola e 3 per la grande proprietà, destinati rispettivamente agli affitti di 3-2 anni di durata, a quelli transitori e a quelli per studenti, più l'allegato di ripartizione delle spese), riportano comunque delle modifiche.

Trattandosi di documenti obbligatori, è bene scaricarli nella nuova versione, quella definitiva. E' possibile farlo sia dalla sezione gratuita "Notizie", che da quella dei Modulari.

Un'altra novità importante per i proprietari di casa è la nuova versione del libretto di centrale e del libretto di impianto, varata dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 17 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile).

Il decreto dispone che:

1. A partire dal 1 settembre 2003 gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti rispettivamente di un "libretto di centrale" conforme all'allegato I del presente decreto e di un "libretto di impianto" conforme all'allegato II al presente decreto

2. Per gli impianti esistenti alla data del 1 settembre 2003 i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, devono essere allegati ai libretti di impianto ed ai libretti di centrale di cui al comma 1 del presente articolo.

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Ricordiamo che il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 prevede che la conservazione e la compilazione dei due libretti è obbligatoria.

Per conoscenza, riportiamo i commi dal 9 al 18 dell'art. 11 del Dpr 412/93.

9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di centrale" conforme all’allegato F al presente regolamento; gli impianti temici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di impianto" conforme all’allegato G al presente regolamento.

10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d’impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato con proprio decreto

11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione e, per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori di calore, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori de realizzazione dell’impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell’impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all’ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante l’originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato

11-bis: La compilazione iniziale del libretto di centrale e del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico; in tal caso ogni singolo libretto dovrà essere stampabile su carta.*

* Comma inserito dal Dm Attività produttive 17/3/2003

12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" di cui al comma 9.

Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l’anno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma 4

13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento

14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare:

per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell’articolo 6 per caldaie standard della medesima potenza;

per i generatori di calore ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al valore minimo del rendimento termico previsto ai sensi dell’articolo 6 per caldaie standard della medesima potenza;

per i generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustine alla potenza nominale indicato all’allegato E;

per generatori di calore ad aria calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all’allegato E

15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14 è prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati:

potenza nominale termini

350 kW e oltre entro il 30 settembre 1994

infer. a 350 kW per zone climatiche E,F entro il 30 settembre 1995

infer. a 350 kW per le restanti zone climatiche entro il 30 settembre 1996

I generatori di calore installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.

16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 9

17.Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di "libretto di centrale" predisposto, secondo la specificità del caso, dall’installatore dell’impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell’impianto stesso, l’elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all’annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni già previste nel presente regolamento

18. Ai sensi dell’art.31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio, in un quadro di azioni che vedono l’ente locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza, effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli enti di cui sopra inviano alla Regione di appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell’ultimo biennio. La relazione sarà aggiornata con frequenza biennale

 

Anche i modelli del libretto di caldaia e d'impianto sono scaricabili sia dalla sezione gratuita "Notizie", che da quella dei Modulari

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