Box e posti auto: tutte le norme per l’acquisto e la proprietà

 

 

In due pagine del Sole 24 ore sintetizzate le regole più comuni

 

 

Costruzione ed acquisto

 

 

Agevolazioni sulle imposte di compravendita

 

Quando chi compra un box, o un altro immobile di pertinenza, paga tributi ridotti?. La legge prevede che le imposte sull’acquisto previste per la prima casa, si versino nella stessa misura anche per le sue “pertinenze”. Con quest’ultima definizione si intendono i box, i posti auto all’aperto o in garage, classificati in Catasto in categoria C/6 (ma anche i depositi, i magazzini, i laboratori, le tettoie, le scuderie per cavalli, insomma tutti gli immobili che sono classificati in catasto nella categorie C/2, e C/7 ). Essi, per essere pertinenziali, devono essere asserviti” all’abitazione che, per un atto di volontà del proprietario, dichiarato in genere nel rogito o quantomeno in un atto ad esso allegato. Possono anche non essere nello stesso palazzo, ma in uno vicino. Non sono invece considerati pertinenze i terreni con autonoma classificazione in catasto, anche se dovessero essere utilizzati per parcheggiare l’auto. Le norme dicono che è possibile acquistare un solo immobile per categoria: per esempio si può comprare con gli sconti fiscali un box e un magazzino, ma non due box (uno solo godrà infatti delle agevolazioni)

 

Tributi scontati. Le imposte agevolate assommano al 3% del valore dichiarato più 258,23 euro (in caso di acquisto con imposta di registro) oppure al 4% del valore più 387,34 euro (in caso di acquisto soggetto a Iva, quasi sempre case costruite da meno di quattro anni). Viceversa, gli acquisti non agevolati sono colpiti da tributi molto più duri: il 10% del valore dichiarato (+ 129,11 euro, nel caso Iva).

 

Le interpretazioni..

Resta possibile acquistare il box con atto separato, anche anni dopo che sia stata comprata la prima casa, purchè al momento dell’acquisto del posto auto la pertinenzialità venga dichiarata. Lo stesso discorso vale in caso di costruzione (e non di acquisto) di una autorimessa pertinenziale: l’Iva agevolata può essere applicata sia alla fattura dell’impresa che al costo dei relativi materiali (Risoluzione Entrate 17/03/2006 n. 39).

Condizione per godere delle agevolazioni è comunque che anche l’appartamento sia stato comprato godendo delle agevolazioni prima casa: non può, ad esempio, essere stato ereditato o donato al contribuente, anche se è di fatto utilizzato come sua abitazione principale.

 

Avvertenze per la compravendita. Attenzione: quando è in vendita un appartamento che ha una pertinenza (per esempio un posto auto) che non sia costruito ai sensi della legge tognoli, e quindi liberamente vendibile, se si intende in realtà alienare solo l’appartamento, occorre dichiararlo espressamente nel rogito. Altrimenti il Fisco potrà presumere che la compravendita riguardi anche la pertinenza, e tassare anche quella (articolo 24 del Testo unico dell’imposta di registro).

 

Avvertenze per la rivendita. Se la vendita dell’appartamento, ma anche quella del solo box, dovesse avvenire entro cinque anni dall’acquisto  si devono versare per intero la differenza tra le imposte non agevolate e quelle agevolate con una sovrattassa del 30%.

Non solo: l’eventuale guadagno da rivendita è colpito con l’imposta sostitutiva del 20 % (per le cessioni effettuate entro il 2 ottobre 2006, l'aliquota applicabile era quella del 12,50 per cento) oppure dalla tassazione come reddito diverso nel 730 o nel modello unico dell’anno dopo. La scelta di convenienza tra le due ipotesi è lasciata al contribuente. L’imposta sul capital gain si applica anche se si rivende un immobile ricevuto da meno di 5 anni in donazione.  

Entrambe le regole sopra citate non scattano però se  si venda la casa e il box per acquistare un’altra prima casa.: allora non si perdono più le agevolazioni fiscali godute  e non vengono applicati i tributi sulle plusvalenze.

 

Acquisto con mutuo.  Ricordiamo che gli interessi e gli altri oneri pagati in dipendenza di mutui per l’acquisto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze sono detraibili annualmente nella misura del 19% fino a  un importo di 3.615,20 euro. La Finanziaria 2008 ha però incrementato tale cifra a 4 mila euro.

 

Detrazione 36% e Iva agevolata

 

L’occupazione del suolo pubblico da parte delle auto che crea ostacoli al traffico e incrementa indirettamente l’emissione di anidride carbonica e polveri sottili è stata la molla che ha spuinto Governo e Parlamento a fare uno strappo alla regola nella ormai famosa detrazione del 36% sul recupero: invece di concederla solo per la ristrutturazione degli immobili esistenti, nel caso dei box si deciso di allargarla anche all’acquisto di posti auto nuovi (misura prorogata dalla Finanziaria 2008 fino a tutto il 2010).

I requisiti previsti per comprare, scontando più di un terzo del prezzo di compravendita dalle imposte sui redditi in dieci rate annuali del 3,6% ciascuna, sono in parte identici a quelli previsti per il recupero di immobili “vecchi” e, in parte, del tutto originali. Elenchiamoli:

Tipo di box. Deve trattarsi di un box asservito come pertinenza di un’abitazione, dichiarando tale intento nel rogito. Nel caso di acquisto contemporaneo di appartamento e box, il vincolo di pertinenza deve risultare almeno dal permesso di costruire o dalla Dia, se non è stato possibile crearlo prima, perché l’appartamento non era ancora terminato (circolare Entrate n. 24/2004). Non sarà necessario che il box sia nello stesso edificio, tuttavia il legame di servizio deve essere comprovabile:è dubbio che posa distare chilometri dalla casa. La detrazione si gode per un numero illimitato di box, anche asserviti a case di villeggiatura o ad abitazione affittate ad altri (a differenza di quel che accade per le imposte ridotte sull’acquisto, che si godono solo per un box di pertinenza della prima casa). 

Tipo di spesa. Occorre una dichiarazione dell'impresa che quantifichi le spese di realizzazione del box o del posto auto (che non sono la stessa cosa del prezzo a cui è stato venduto). Esse escludono, infatti, le spese generali, i costi per l'installazione del cantiere, il valore dell'area e il profitto dell'impresa conseguito dalla vendita. Comprendono invece quelle sostenute per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, per l'eventuale relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, per le prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento, per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denuncie di inizio lavori, per gli oneri di urbanizzazione.

Limiti di spesa e fatturazione. La spesa massima su cui esercitare la detrazione è di 48 mila euro, per ciascun box e a prescindere dal numero di proprietari del box stesso, e in proporzione dei costi effettivamente affrontati da ciascuno di essi. Quindi non conta la quota formale di proprietà del box, ma quella di spesa affrontata. Le fatture vanno pagate con l'apposito bollettino di bonifico bancario. Sulla fattura va indicato il costo della mano d’opera.

Tempi e modi. Va inviata, al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto, 21, 65100 Pescara), la comunicazione di inizio lavori entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alla prima delle rate di detrazione (e non, necessariamente, prima dell’inizio lavori, come capita per la detrazione sul recupero). Sulla comunicazione vanno riportati gli estremi del rogito o, quantomeno, del compromesso registrato, per dargli una data certa. Alla comunicazione va allegata copia della dichiarazione di inizio attività  o del permesso di costruire.

Ristrutturazione di box esistente. Le regole per rimettere a posto un box già esistente, purchè pertinenza di un’abitazione,  sono invece analoghe a quelle previste per la ristrutturazione di abitazioni (per esempio, bisogna inviare la comunicazione inizio lavori prima di dare avvio alle opere). Pertanto non è possibile godere del 36% per opere di manutenzione straordinaria di un box acquistato come investimento e affittato ad altri, senza che esso sia pertinenziale a un’abitazione. Le fatture godo di Iva agevolata. La detrazione compete anche all’inquilino e al comodatario del box, nonché ai familiari del proprietario, se sono essi ad aver sostenuto la spesa. Per i lavori eseguiti in proprio, si gode la detrazione sulle spese affrontate per i materiali, ma non dell’Iva agevolata al 10%. Il tutto a meno che a eseguirli siano l’imprenditore edile a proprio favore: in tal caso si ricorre all’autofatturazione e si gode sia della detrazione per le opere che dell’Iva ridotta..

 

 

Spazi a parcheggio nelle nuove costruzioni

 

 

La legge urbanistica (n. 1150 del 1942) prevede, nell’articolo 41-sexies, come modificato dalla legge n. 122/1989, che nelle nuove costruzioni edificate con concessione o permesso di costruire posteriore al 7 aprile 1989 debbano essere riservati spazi a parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (sii noti che dal settembre 1967 al 6 aprile 1989 la proporzione era di un metro quadrato ogni venti metri cubi di costruzione, quindi la metà).

Questi spazi corrispondono oggi, grossomodo, a un box doppio per ogni appartamento di 100 metri quadrati: quindi, in teoria, per i palazzi nuovi si dovrebbe trattare di alloggi sufficienti per gli amati-odiati autoveicoli. Lo scopo è in sostanza togliere dalle strade le auto in sosta. Si noti che con “spazi a parcheggio” si intende tutto il ventaglio possibile di realizzazioni: posti auto all’aperto, autosilos, garage condominiali o box, anche se l’ultima alternativa è la più gettonata, anche perché il box diviene spesso una succursale o un sostituto della cantina o della soffitta, o addirittura un locale per il fai-da-te.

Non è per nulla detto che la proprietà di questi spazi siano suddivisa tra i condomini: può rimanere infatti al condominio o addirittura al costruttore del complesso o essere venduta a terzi a determinate condizioni. La Cassazione (sentenza n. 18255/2006) ha chiarito che, nel caso in cui rimanga condominiale, è possibile che l’assemblea assegni i relativi spazi ai singoli proprietari, con decisione anche non assunta all’unanimità (probabilmente le maggioranze necessarie sarebbero quelle regolamentari, quella dei presenti in assemblea più almeno metà delle quote). Questa regola si applica anche qualora nei rogito si acquisti, oltre all’appartamento un posto auto “da individuarsi”.

Per lungo tempo si è ritenuto che, al di là di chi fosse la proprietà, tali spazi dovessero essere destinati all’utilizzo del palazzo, eventualmente locandoli ai proprietari, per l’esistenza di un vincolo pertinenziale tra essi e il palazzo nel suo complesso. Solo i posti auto realizzati in eccedenza allo standard erano liberamente utilizzabili da altri. La situazione è poi cambiata, con la legge 28 novembre 2005, n. 246 che ha stabilito: “Gli spazi per parcheggi realizzati … non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”. Insomma lo “standard a parcheggi” è divenuto non solo liberamente vendibile (lo era già), ma soprattutto utilizzabile da chiunque, anche da persone, per esempio, di condomini vicini. La nuova regola non vale però retroattivamente , come ha chiarito la Cassazione (sentenza 24 febbraio 2006, n. 4264).

Un problema particolare riguarda l’eventuale ampliamento dell’edificio esistente: in tal caso è necessario incrementare anche lo standard a parcheggio? Il linea di principio sì. Ma possono esistere eccezioni, nel caso più comune, il recupero dei sottotetti che da locali ripostigli o di aerazione si trasformano in locali abitativi. Qui le norme regionali divergono: le prescrizioni urbanistiche nazionali sono in effetti valide in Emilia-Romagna e Veneto che però danno come alternativa il pagamento di una somma (a patto che il consiglio comunale lo consenta). Liguria, Basilicata e Calabria seguono vie intermedie: parcheggi o monetizzazione sì, ma se si incrementa la volumetria oltre certi limiti. In Lombardia, Piemonte e Sicilia, invece, nessun obbligo. L’opera è in genere qualificata come “ristrutturazione edilizia” è occorre versare il relativo contributo di costruzione (che in Sicilia e Abruzzo viene incrementato). In Lombardia lo standard a parcheggi o il pagamento sostitutivo sono previsti solo quando il sottotetto diviene un’abitazione autonoma (non quando è inglobato nell’appartamento sottostante).

 

Tipi di box

Liberi o vincolati?

Limitazioni

Box in edifici costruiti con licenza o concessione …

rilasciate prima dell’1 settembre 1967

Liberi

Liberamente commerciabili e utilizzabili

rilasciate dal settembre 1967 al 6 aprile 1989

Nei limiti di 1 m2 ogni 20 m3 di costruzione

Dal 21/12/05 liberamente commerciabili e utilizzabili

Liberi oltre tale limite

Liberamente commerciabili e utilizzabili

rilasciate dal 7 aprile 1989 in poi

Nei limiti di 1 m2 ogni 10 m3 di costruzione

Dal 21/12/05 liberamente commerciabili e utilizzabili

Liberi oltre tale limite

Liberamente commerciabili e utilizzabili

Box realizzati ai sensi dell’art. 9 della legge Tognoli

Nel sottosuolo o al piano terra degli edifici esistenti

Vincolati

Invendibili separatamente all’unità immobiliare di cui sono pertinenza

All’esterno dell’edificio

Vincolati

All’esterno dell’edificio, in aree comunali

Vincolati. Diritto di superficie max 90 anni

Fonte: Ufficio studi Confappi-Federamministratori

 

 

 

Agevolazioni urbanistiche

 

 

 

La legge Tognoli (n. 122 del 1989, articolo 9) concede due tipi di vantaggi per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati.

Il primo è che la realizzazione può avvenire in eccezione agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti . Basta presentare una Dia (dichiarazione di inizio di attività) prima dell’inizio dei lavori (in genere con anticipo di 30 giorni, salvo norme locali). . In altre parole la costruzione è sempre consentita, anche se le norme comunali dovessero stabilire dei limiti di volumetria concedibili . Va chiarito pero:

a)      che sono comunque dovuti i contributi di concessione previsti dalle norme locali (bisogna pagare, insomma, per poter aprire il cantiere);

b)       che bisogna rispettare le distanze legali con le costruzioni con i fabbricati di proprietà altrui (non necessariamente quelli con le costruzioni di proprietari all’intorno del condominio, se ciò non è possibile);

c)       che bisogna rispettare gli eventuali  vincoli storico-artistici e quelli paesaggistico-ambientali e gli eventuali piani del traffico, se approvati.

d)      che, i parcheggi non possono essere ceduti separatamente all’unità immobiliare di cui sono pertinenza.

e)      che ad ogni unità immobiliare del condominio deve corrispondere almeno un posto auto, non importa se di proprietà singola o comune.

Un’eccezione eccezione a quest’ultima regola è stata creata da una integrazione dalla legge n. 127/1997. I parcheggi  essere costruiti anche solo da una parte dei condomini, in aree esterne al condominio stesso, e divengono pertinenziali ai loro appartamenti . Vanno tutelate comunque  le condutture dell’acqua e le fognature.

Il secondo vantaggio sono le maggioranze ridotte nell’assemblea condominiale per decidere tali opere. Anziché essere considerate innovazioni (votabili con l’assenso dei2/3 dei millesimi e delle maggioranza dei condomini),  basta l’assenso in assemblea della  maggioranza degli intervenuti che possiedano perlomeno 500 millesimi. Nel caso poi di realizzazione su aree esterne, da parte di alcuni tra i condomini, l’assenso condominiale non è necessario.

Attenzione però: restano validi altri limiti stabiliti dalle norme del codice civile sul condominio: per esempio se la realizzazione dei garage dovesse pregiudicare la stabilità dell’edificio, il suo decoro o impedire l’uso della cosa comune da parte anche di un solo condomino, resterebbe necessaria l’unanimità dei consensi. Stesso discorso se il regolamento contrattuale vietasse esplicitamente la costruzione.

 

 

 

Autorimesse: dimensioni e prescrizioni antincendio

 

Le norme antincendio sono fondamentali non solo per capire se il proprio garage condominiale  è in regola e difeso contro i pericoli, ma anche per valutare se è tecnicamente possibile prendere la decisione di “scavare” sotto il proprio palazzo, per costruire spazi auto singoli o comuni, e quale impatto ha tale decisione sull’uso o sull’abuso degli spazi comuni, e quindi sulla possibilità o meno di assumere tale decisione in assemblea condominiale. Dettano infatti anche prescrizioni di dimensione di box, rampe, corsie di manovra.

Per conoscer a fondo le numerose prescrizioni di sicurezza si deve consultare il decreto del Ministero degli Interni 1 febbraio 1986.  Ne citiamo alcune, scelte tra quelle più facili da verificare anche da un inesperto.

Autorimesse sotterranee con capacità fino a 9 automobili:

1) altezza del locale non inferiore a 2 metri;

2) comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica;

3) aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale;

4) eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta (praticate anche nel serramento di chiusura).

Le autorimesse che si affacciano a cielo aperto, anche se con più di 9 posti auto, sottostanno a queste stesse prescrizioni.

Altre autorimesse sotterranee (oltre 9 posti auto).

Sono possibili fino al quinto piano interrato.

1) altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave);. l’altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri;

2) spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo;

3) corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri però se esistono i box);

4) ingressi da spazi a cielo aperto;

5) rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza non superiore al 20 %.

6) ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta, indipendente per ogni piano.

7) Collegamento con locali ad altre attività, escluse quelle pericolose, con porte antincendio a chiusura automatica.

Numerose le altre prescrizioni, che riguardano i sistemi di aerazioni, la compartimentazione (suddivisione degli spazi grandi in più piccoli, separati da paratie o pareti con resistenza al fuoco), gli ingressi, eccetera.

Controlli

I controlli periodici di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sono prescritti solo per le autorimesse sotterranee o ai piani alti di un edificio con parcamenrto superire a nove autoveicoli che necessitano in generale del Certificato prevenzione incendi, salvo richiesta documentata di deroga. Fanno eccezione le autorimesse a box che si affacciano  su spazio a cielo libero ed i parcheggi all'aperto o su terrazze, che sono in sostanza sottoposte alle stesse norme di quelle fino a nove posti auto. Tuttavia anche le autorimesse piccole possono essere soggette a verifiche a campione o dietro segnalazione.

Il Dm 1 febbraio 1986 vietava il parcheggio sotterraneo agli autoveicoli con alimentazione a gas Gpl. Tuttavia il decreto dell’Interno 22 novembre 2002 ha stabilito che se essi sono dotati di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 (obbligatorio del resto dal 01/01/2001) è consentito parcheggiare  al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati. Nessuna limitazione, invece, per le auto a gas metano.

 

Proprietà: condominio e tributi

 

 

Spese e rapporti con i vicini

 

Spese condominiali, tributi e norme di sicurezza: questi sono i tre corni del dilemma di chi è già proprietario di un box o di un posto auto all’aperto o in garage. Mentre, però, le regole dell’imposizione fiscale e quelle tecniche sono abbastanza certe, è nella palude dei rapporti con i vicini nello stesso stabile che è più facile impantanarsi. Il principale della questione sono i millesimi di proprietà, assegnati ai posti auto. E’ legittimo chiedersi, al di là del fatto se si sia proprietari o meno di un appartamento nello stesso palazzo: “In relazione ai millesimi del box, quali spese sono costretto a sopportare, e quali no?”

Prevale il regolamento. Ogni risposta a questa domanda, anche se data da un esperto, può essere errata, se non si tien conto del regolamento condominiale contrattuale (quello, per intendersi, che si è costretti ad accettare all’acquisto del box, o anche di un appartamento, nel condominio). Sono le regole di ripartizione stabilite da tale regolamento che contano, anche qualora siano in netto contrasto con quelle determinate dal codice civile. Per esempio, è perfettamente legittimo che un regolamento determini che il proprietario dei box deve concorrere, in proporzione ai suoi millesimi di proprietà, al rifacimento dell’impianto fognario, anche se esso non serve quasi mai i posti auto.

I millesimi di uso. Un regolamento condominiale può anche allegare altri tipi di millesimi (detti d’uso e utili solo per la ripartizione di particolari spese). Grazie ad essi, il proprietario di un box potrà, a seconda del caso, partecipare solo a determinate spese. Per esempio, se il box non è riscaldato, non pagherà il riscaldamento centralizzato. Se non esistono bocchettoni dell’acqua in cortile, non verserà il corrispettivo dei suoi millesimi d’acqua. Ma se, per esempio, il box è sotterraneo ed e servito dalle scale, e magari da un ascensore comune, verserà la quota corrispondente dei millesimi scale ed ascensore.

Ogni criterio può avere però eccezioni logiche: Per esempio l’accollo di una quota dei costi di riscaldamento ai box non serviti da caldaia, in proporzione ai consumi sopportati dal condominio per dare calore all’alloggio del portiere. Infatti questo dipendente del condominio presta la sua opera anche ai proprietari di soli box.

Suddivisioni di legge. Quanto il regolamento tace, ha senso invece riferirsi alle norme di legge e alle loro interpretazioni giurisprudenziali. Allora, le principali variabili dipendono da dove sono situati gli spazi destinati ai veicoli.

Posti auto al pian terreno. Se il posto auto è scoperto, ovviamente il suo proprietario pagherà le spese di rifacimento della pavimentazione in proporzione all’area di sua proprietà o agli appositi millesimi previsti.

Se è coperto, quasi sempre si tratterà di box a schiera. Quando un tetto unico copre un intera fila di autorimesse prevale il principio che il tetto è comune ai condomini proprietari dei box (Cassazione, sentenza n. 7651/1997). Quindi le spese di manutenzione andranno ripartite in proporzione ai loro millesimi di proprietà.

Se il tetto è a giardino, invece, vi è l’interesse di tutti i condomini (e non solo dei proprietari dei box) a conservarne il decoro. Quindi, la manutenzione compete a tutti.

Suddivisione delle spese: box sotterranei.

I giudici nelle sentenze più recenti hanno ritenuto che le spese di rifacimento della pavimentazione dei cortili che coprono box sotterranei competano per 2/3 ai proprietari dei box coperti dal piano e per 1/3 ai proprietari del cortile (in genere tutti gli abitanti del palazzo). Si tratta di un'interpretazione estensiva del criterio, stabilito dall’articolo 1126 del codice civile, che riguarda i tetti piani utilizzati a terrazzo. Questo principio va applicato con buon senso: per esempio se sottoterra esistono anche locali comuni coperti dal cortile (vani caldaia, vani deposito gasolio, eccetera), se ne dovrà tenere conto per riparametrare le spese.

La valutazione dei Tribunali è ricca di buon senso: infatti la copertura ha la funzione prevalente di proteggere i box, piuttosto che quello di consentire il passaggio in cortile. Tant’è vero che le spese per la soletta di protezione sono molto più elevate di quelle che si affrontano quando sotto il cortile non esistono vani. Vi sono però sentenze, meno numerose recentemente, che imputano le spese metà a proprietari del cortile, e metà a quelli dei box, seguendo l’articolo 1125 del codice civile.

Un caso particolare è quando i lavori di rifacimento del cortile che sovrasta i box impongono il rifacimento di aiuole o giardini con alberi e cespugli. In questo caso pare logico che le spese per rifare il giardino, diversamente da quelle per la soletta sottostante, competano a tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà, perché tutti traggono vantaggio dall’abbellimento, perfino chi non usa il cortile.

Spese condominiali generali.

Il proprietario di un box o di un garage che non abita nel palazzo contesta spesso la partecipazione a spese condominiali quali il rifacimento della facciata o quello della copertura del tetto. Tuttavia la facciata ha una funzione di decoro per tutto il complesso delle proprietà, contribuendo ad accrescerne il valore. Con questa argomentazione, i giudici hanno finito spesso per pretendere la partecipazione alla spesa, in proporzione ai millesimi di proprietà.

Più intricata è la questione del tetto di copertura, che non serve il box, che ha un tetto autonomo. Se il condomino, per accedere con l’auto nel palazzo, è costretto a passare nell’androne, che è coperto dal tetto, non vi sono dubbi che debba contribuire. Stesso discorso se il fabbricato è servito da una portineria, e i locali del portiere sono sovrastati dal tetto in riparazione: non si può negare la partecipazione alla spesa, perché il portiere lavora per tutti, utilizzatori del posto auto compresi. Negli altri casi, la questione è controversa: la giurisprudenza più recente propende comunque per escludere dalle spese chi, di fatto, non trae alcuna utilità dal tetto.

I proprietari dei box contribuiscono poi alle spese per l’immondizia, se non altro perché i regolamenti comunali li includono in genere tra i contribuenti della tassa rifiuti.

Completa esclusione, invece (salvo eccezioni nel regolamento) per certe altre spese, che non avvantaggiano certo chi possiede un auto nel palazzo. Per esempio, la riparazione di fognature, l’antenna centralizzata, l’autoclave.

Spese per scale. Sono ripartite in genere secondo i criteri del codice civile, per metà in ragione dei millesimi di proprietà, e per metà in ragione del piano. Lo stesso criterio vale anche quando la scala o l’ascensore danno accesso a box e garage sotterranei. Ovviamente, a spendere saranno solo i proprietari dei box (salvo che la scala serva anche le cantine). Se esistono più piani sotterranei, pagherà di più chi deve scendere più in basso per raggiungere l’auto.

Esenzioni per i non motorizzati.

Chi non possiede box nel palazzo è ovviamente escluso dai costi del rifacimento delle rampe che servono in garage sotterranei nonché da quelle per la riparazione di eventuali conduttore di aerazione. Qualche dubbio sorge quando un cancello manuale è sostituito da uno motorizzato, per rendere più semplice l’accesso ai proprietari di auto. In tal caso bisognerebbe sempre prevedere, anche per ragioni di comodità, anche un accesso pedonale. Ovviamente i “pedoni” pagheranno solo per quello.

Il diritto a parcheggiare.

Una questione spinosa è quella del parcheggio in cortile o comunque in altri spazi disponibili nei condomini più grandi (giardini, viali di accesso, e così via). E’ possibile? E a quali condizioni?. Prima di rispondere, occorre spulciare con attenzione il regolamento condominiale contrattuale: se esso vieta, o consente, il parcheggio negli spazi comuni, magari regolandone l’uso, quello che vi è scritto è legge per il condominio.

Se invece non esiste regolamento oppure esso non spende una parola a proposito, il parcheggio in cortile è in teoria consentito. Ma a un patto: che la configurazione del cortile sia tale da non porre ostacoli al passaggio di persone o cose anche quando tutti i condomini hanno parcheggiato. Questa condizione è spesso difficile da realizzare, perchè prevede superfici comuni assai ampie.

Nel passato si è cercato di sciogliere questo nodo stabilendo con regolamento contrattuale, o anche con un regolamento votato a maggioranza in assemblea (detto quindi assembleare) il godimento dei posti auto nel cortile secondo turni prefissati. L’idea è buona solo in teoria: infatti capita costantemente che un condomino si dimentichi di spostare l’auto alla fine del turno, provocando un assordante can can.

Un ulteriore soluzione è quella di vendere ai condomini, magari a quelli vincitori a sorteggio, il posto auto o comunque il diritto al suo utilizzo. Peccato che richieda il consenso di tutti i proprietari del palazzo, nessuno escluso. L’assegnazione va fatta con atto notarile, da trascrivere nei registri immobiliari.

 

Proprietari box e garage: partecipazione spese condominiali

 

Tipo di spesa

Ripartizione*

Ristrutturazione interna box e spazi comuni garage

Solo i proprietari dei box

Rifacimento cortile soprastante

1/3 condominio. 2/3 proprietari box

Rifacimento cortile piantumato soprastante

Verde: 100% condominio; impermeabilizzazioni 1/3 condominio, 2/3 proprietari box

Rifacimento facciata condominio

100% condominio

Rifacimento tetto condominio

Ai proprietari box percentuale in rapporto copertura atrio e portineria

Ascensore e garage

Per metà in ragione dei millesimi di proprietà, e per metà in ragione del piano, solo se i box sono serviti

* Salvo diversa previsione del regolamento condominiale contrattuale e delle tabelle allegate

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamminisatratori

 

 

 

Maggioranze per decidere:

(in seconda convocazione d’assemblea)

 

Realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenze delle unità immobiliari:

1) Se si altera il decoro architettonico o si rendono inservibili all’uso anche di un solo condomino le parti comuni: unanimità

2) Negli altri casi: maggioranza intervenuti in assemblea più almeno 1/2 millesimi.

Rifacimento del cortile che ospita i posti auto.

1) Manutenzione ordinaria. intervenuti in assemblea più almeno 1/3 millesimi.

2) Manutenzione straordinaria: intervenuti in assemblea più almeno 1/2 millesimi.

3) Cambiamento d’uso del cortile: unanimità.

Rifacimento del tetto di box coperti in cortile:

1) se non piantumati: maggioranza proprietari di box intervenuti in assemblea più almeno 1/2 dei loro millesimi

2) se piantumati: maggioranza sia dei condomini che dei proprietari di box intervenuti in assemblea più almeno 1/2 dei loro, rispettivi, millesimi.

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamminisatratori

 

 

Tassa e canone rifiuti

 

Il tassa o il canone per l’immondizia sono la seconda entrata dei comuni italiani: non stupisce quindi che siano stati oggetto di numerose liti tra contribuenti e municipi.

L’argomento di una di queste riguardava se davvero i box potessero essere oggetto del tributo sui rifiuti, dal momento che molti asserivano che tali locali non ne producono di propri: alcune Commissioni tributarie avevano anzi dato ragione ai proprietari ribelli.

Va subito premesso che la maggior parte dei comuni prevedono non solo la tassa rifiuti per i box (e talvolta anche per soffitte e cantine), ma talora addirittura una tariffa superiore a quella dettata per le abitazioni. Il ministero delle Finanze (Risoluzione 19 marzo 1999 n. 45) ha in sostanza dato via libera a queste tariffe, asserendo che essi sono tassabili salvo che si dimostri un uso delle pertinenze “meramente occasionale e nettamente distanziato nel tempo e pertanto diverso da quelli domestici,”. In parole povere, il proprietario sarebbe costretto a dimostrare lui, inviando una comunicazione all'Ufficio tributi (e scrivendo: "locali esclusi ai sensi dell'articolo 62, comma 2, Dlgs 15 novembre 1993, n. 507"), che il box non produce rifiuti assimilabili a quelli abitativi. Resterebbe fermo il suo potere dei municipi di disporre controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di esonero.

Chi vuole contestare, si accomodi: molti, per evitare grane, lasciano perdere. Al di là del dibattito giuridico, per giustificare logicamente l’imposizione, vi è chi ha ricordato come i box siano divenuti ricettacolo di ogni tipo di oggetti dismessi da casa, divenendo di fatto succursali di armadi e guardaroba, e producendo anch’essi i loro “scarti”.

 

Locazione

 

La locazione di un box è regolata solo dalle norme del codice civile, ed è quindi sottratta sia alla legge n. 431/1998 sugli affitti abitativi. Il canone è quindi liberamente determinabile con accordo tra le parti. In altre parole il proprietario ha il coltello dalla parte del manico nell’imporre l’affitto che gli aggrada, a patto naturalmente che non pretenda cifre fuori mercato .

Anche la durata del contratto non è fissata per legge, salvo il  tetto massimo di . 30 anni, valido per qualsiasi locazione. E’ uso stabilirla in 12 mesi.

Gli aggiornamenti del canone possono essere decisi senza vincoli: ogni quanto tempo farli, secondo quale meccanismo (per esempio, incremento ogni anno nella stessa percentuale dell’inflazione) e con quale procedura (per esempio, automaticamente o con richiesta del padrone di casa all’inquilino con lettera raccomandata).

Spese. La suddivisione dei costi di manutenzione tra proprietario e inquilino è, quella stabilita dal codice civile e cioè al proprietario le spese di riparazioni straordinarie a all’inquilino la piccola manutenzione, salvo che non si siano raggiunti accordi contrattuali diversi. Per esempio, se c’è da ridipingere una saracinesca, sarà l’inquilino a farsene carico, ma se è necessaria la sua sostituzione, i costi competono al proprietario. Tutto ciò a patto che la rottura della saracinesca stessa non sia imputabile al logorio del tempo ma al  cattivo uso da parte del conduttore. Tutte le spese  condominiali ordinarie competono all’inquilino, salvo diverso accordo. Il proprietario resta però responsabile del loro mancato versamento nei confronti degli altri condomini del palazzo.

Fisco. Da punto di vista fiscale, l’intero canone percepito è imponibile, una volta detratto il 15% del suo ammontare, a titolo di forfait per le spese sopportate dal proprietario stesso. L’eventuale sfratto è regolato dalle norme del codice di procedura civile, con un iter abbreviato rispetto alle locazioni abitative.

Premesso ciò, è facile capire perché l’investimento a reddito nei posti auto sia decisamene favorito, dal punto di vista normativo, rispetto a molti altri tipi di locazione. Perdipiù prevede in genere costi di compravendita molto inferiori a quelli delle abitazioni o dei punti commerciali, ed è quindi alla portata di un più vasto pubblico di investitori.

Attenzione, però: se il box è locato insieme all’appartamento di cui è pertinenza, con un unico contratto, la locazione segue le regole della legge n. 431/1998 (4 anni più 4 di durata, oppure periodi più brevi ma a canone calmierato).

Logico che a questo punto il proprietario si chieda: “E’ possibile affittare, anche nello stesso edificio, un appartamento e un box separatamente, anche alla stessa persona, con due diversi contratti e a diverse condizioni? Oppure è necessario che il contatto di locazione sia unico?”. La Cassazione (sentenza 5 agosto 2002, n. 11699), ha dichiarato che resta nella scelta del proprietario stabilire il bene oggetto della locazione, “e se esso includa, oltre all'abitazione principale, anche altri accessori, dipendenze o "pertinenze" ma nell'ambito di un unico ed unitario rapporto”. Pertanto è ammessa la locazione separata. Fanno eccezione solo i contratti di locazione costantemente rinnovati con le regole dell’equo canone, che prevedevano la locazione unitaria (ma il loro numero è piuttosto ridotto).

Quando chi loca è il condominio. La locazione di un posto auto comune può essere decisa in assemblea con le maggioranze “regolamentari” (quella dei condomini presenti in assemblea che possiedano almeno metà dei millesimi). 

 

Imposta comunale sugli immobili

 

I posti auto hanno una classificazione catastale autonoma e sono soggetti, come tutti gli immobili, al pagamento dell’Imposta comunale sigli immobili (l’Ici), che si applica sul al loro valore fiscale, calcolato moltiplicando per 105 la rendita catastale stessa e applicando le aliquote previste dal singolo comune.

Tuttavia ci è voluto anni fa  l’intervento del Consiglio di Stato(sentenza n. 1279/98), per chiarire che se un posto auto è pertinenza di un’abitazione principale, anche ad esso di applicano le aliquote previste dal Comune per la dimora abituale del contribuente. Non solo: nel caso raro, ma possibile, in cui  la detrazione prevista (103,29  euro di minimo, incrementabile dal comune), azzera l’Ici dell’abitazione principale, l’eventuale quota di detrazione non goduta si applica al box di pertinenza. Per fare un esempio, se l’Ici dovuta è di 90 euro, i restanti 13,29 euro di detraggono dall’Ici del box di pertinenza.

Ne consegue che, allo stesso modo, l’ulteriore detrazione Ici prevista dalla Finanziaria 2008 (dell’1,33 per mille, fino a un tetto di 200 euro), valida dal 2008 in poi,  si applica anche ai box, purchè per la abitazione principale e i box di pertinenza non si superino i 200 euro di imposizione.

Per non confondere troppe le idee, ecco due esempi di tassazione, supponendo che rimangano invariate le aliquote e le detrazioni per il 2007 e il 2008:

 

Esempio 1

Dati.

Valore fiscale dell’abitazione principale: 100.000 euro

Valore fiscale del box di pertinenza: 20.000 euro

Aliquota prevista dal comune: 6 per mille

Detrazione prevista dal comune: 104 euro

Calcoli

Ici 2007 sull’abitazione: 496 euro (val. fiscale x aliquota – 104 euro)

Ici 2007 sul box: 120 euro (val. fiscale x aliquota).

Ici 2008 sull’abitazione : 363 euro (496 euro – 133 euro di detrazione dell’1,3 per mille del valore fiscale)

Ici 2008 sul box: 93,4 euro (120 euro - detrazione  di 26,6 euro dell’1,3 per mille del valore fiscale).

In questo caso le nuove detrazioni 2008 si godono per intero perché la loro somma (133+26,6 euro) è inferiore a 200 euro.

 

Esempio 2

Dati.

Valore fiscale dell’abitazione principale: 200.000 euro

Valore fiscale del box di pertinenza: 20.000 euro

Aliquota prevista dal comune: 6 per mille

Detrazione prevista dal comune: 104 euro

Calcoli

Ici 2007 sull’abitazione: 1.096 euro (val. fiscale x aliquota – 104 euro)

Ici 2007 sul box: 120 euro (val. fiscale x aliquota).

Ici 2008 sull’abitazione : 896 euro (1.096 euro – 200 euro di detrazione,tetto massimo dell’1,3 per mille del valore fiscale)

Ici 2008 sul box: 120 euro (non si può godere dell’ulteriore detrazione).

In questo caso le nuove detrazioni 2008 non si godono per intero. Già l’abitazione principale godrebbe in teoria di 266 euro di detrazione, ridotti a 200 euro, cioè il tetto massimo. Al box non “resta” nulla da detrarre.

Fonte: Ufficio studi Confappi-Federamministratori

 

Imposte sui redditi

 

La proprietà o l’usufrutto di un box o comunque di un posto auto sono, in linea di principio, sottoposti alle imposte sui redditi. Tuttavia, se il posto auto è pertinenza dell’abitazione principale (quella in cui il contribuente o i suoi familiari risiedono abitualmente), esso segue i criteri di imposizione tipici di quell’immobile.

Di conseguenza le imposte di fatto non si pagano, perché la rendita del posto auto viene prima inserita nella dichiarazione e poi interamente dedotta (o solo proporzionalmente, se la destinazione ad abitazione principale della casa è stata effettiva solo per una parte dell’anno).

Viceversa, in tutti gli altri casi, la rendita catastale di questo immobile (incrementata, come di consueto del 5%) è normalmente imponibile. La tassazione che si  applica nel caso in cui il box sia affittato è spiegata nell’articolo dedicato locazione.