Ho sentito dire che, se acquisto un box, buona parte del suo prezzo mi viene scontato dal Fisco sulla dichiarazione dei redditi. E' mai possibile?

E' possibile. In genere la detrazione fiscale istituita dalla Legge finanziaria 1998 si gode solo sulle opere di ristrutturazione degli edifici o degli appartamenti. Con un'eccezione, però: quella non solo della ristrutturazione, ma anche dell'acquisto di un box, o comunque di un posto auto, di nuova costruzione (se è "di seconda mano", la detrazione non vale). Come è noto la finanziaria '98, ha introdotto la detrazione fiscale del 41% sulle spese di recupero degli edifici. Oggi questo sconto è ridotto al 36%, ma varrà anche per il 2001. Il meccanismo per effettuare la detrazione è assai semplice: basta sottrarre da quanto dovuto al Fisco, in rate uguali di 5 o 10 anni (a scelta del contribuente) il 36% di quanto versato per acquistare il box.

Non è nemmeno necessario che il box o il posto auto sia situato nello stesso edificio dove è posto l'appartamento, e la detrazione vale sia per i posti auto o i box di proprietà singola, che per i garage in cooperativa o intestati ad alcuni di condomini. Si può trattare anche di un secondo o terzo box posseduto. Tuttavia, una condizione esiste. Che il box sia "pertinenziale", cioè asservito all'uso dell'appartamento.

Cosa significa, esattamente, questa definizione? Che deve esistere un atto di volontà del proprietario, o dell'assegnatario in cooperativa, di porre il box a servizio dell'abitazione, per un periodo protratto nel tempo. Quest'atto di volontà deve essere trascritto nel rogito di acquisto, se il box a stato realizzato in applicazione alla legge Tognoli (n. 122/89 modificata dalla 127/97). In quest'ultimo caso il box deve essere situato nel comune dove è situato immobile (in Lombardia, per la legge 22/99, anche in uno confinante). Per i box nuovi va inviata la comunicazione inizio lavori, su modello delle Finanze, entro i termini di presentazione dalla dichiarazione dei redditi: per esempio, se l'acquisto è avvenuto con bonifico bancario nel 2000, il termine ultimo è il 30 giugno del 2001. L'importo pagato verrà attestato dall'impresa cedente o dalla cooperativa.