Bonus del 20% su mobili ed elettrodomestici: come goderne

 

Introdotta una nuova detrazione sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, Tv e computer, applicabile però solo a chi ha chiesto o chiederà lo sconto fiscale del 36% sulle opere di ristrutturazione del proprio appartamento o della propria villetta.

Essa è valida per gli acquisti effettuati dal 7 febbraio fino al 31 dicembre 2009. Viceversa le opere di recupero debbono essere state iniziate e pagate (con l’apposito bonifico) dopo il primo luglio 2008..

La detrazione si godrà in 5 rate annuali di uguale importo. La prima rata si sconterà dalle imposte al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l’anno successivo a quando si è sopportata la spesa. La spesa massima è di 10 mila euro, pari a uno sconto fiscale di 2. 000 euro al massimo (il 20% di 10. 000), da spartire tra tutti gli aventi diritto che sostengano la spesa.

Non tutti coloro che hanno diritto alla detrazione del 36% potranno godere anche del bonus per gli arredi. Sono implicitamente esclusi, infatti, gli interventi nelle parti comuni condominiali(si parla di singole unità immobiliari). Dovrebbe essere escluso anche l’acquisto di box nuovi pertinenziali, anche se previsto dall’articolo 1, legge n. 449/1997, in quanto non si tratta di intervento di recupero del patrimonio edilizio. É parimenti escluso l’acquisto di immobili interamente ristrutturati da imprese, che gode del 36% grazie all’articolo 9 della legge n. 448/2001.

L’acquisto di mobili ed elettrodomestici potrà avvenire entro fine 2009, anche se nel frattempo i lavori di ristrutturazione agevolati sono già terminati da tempo..

Detrazione alternativa per frigoriferi e congelatori Il testo, mal scritto, della norma sembra affermare che si potrà godere insieme a questa detrazione (ma alternativamente ad essa) anche di quella già prevista per la sostituzione dei frigoriferi e congelatori, valida fino al 31 dicembre 2010.

Ricordiamo che quest’ultima ha un tetto più basso di spesa (1. 000 euro, pari a una detrazione massima di 200 euro), ma in compenso si gode in 1 anno e non in 5 e non prevede che si chieda il 36%. I definitiva, poiché i frigoriferi in media costano meno di 1. 000 euro, se si sostituisce l’apparecchio è meglio applicarla in alternativa a quella nuova, viceversa se si compra un frigo nuovo, senza sostituzione, non si può.

Dubbi. Quelli principali sono due. Il primo riguarda quali acquisti siano agevolati. Non esistono infatti definizioni di legge su cosa sia un “elettrodomestico” o un “mobile”, parole di uso comune ma non prive di ambiguità. Per esempio, sul mercato è tracciata una distinzione tra “grandi elettrodomestici” (lavatrici, cucine, frigoriferi, condizionatori e via elencando) e “piccoli elettrodomestici “ (frullatori, tostapane, coltelli elettrici, piastre elettriche, eccetera).

Anche la distinzione comune tra mobili (tavolo, sedia, letto) e complementi di arredo (lampada, soprammobile, eccetera) non è così netta. Infine, ci si può chiedere se anche l’”usato”, comprato da rigattieri e antiquari, o anche da semplici privati, valga come il nuovo.

Probabilmente, dal momento che si sottolinea l’efficienza energetica dell’elettrodomestico, si tratterà di un “grande elettrodomestico” e non di uno piccolo.

Viceversa per quanto riguarda Tv e computer l’efficienza energetica non è un requisito. Il che non stupisce, dal momento che il nuovi apparecchi Tv, per esempio quelli al plasma, consumano ben di più di quelli vecchi.

Il secondo dubbio riguarda che tipo di documentazione di spesa dia richiesta. Se si tratti cioè, di un semplice scontrino fiscale, di una fattura (intestata a chi sostiene la spesa) o infine del pagamento con il bonifico previsto per il 36%. Quest’ultima tesi è avvalorata da un inciso, nella nuova legge, che parla di “spese documentate, effettuate con le stesse modalità (del 36%)”. Tanto per fare un esempio a caso, si dovrebe pagare con bonifico anche un acquisto nel negozietto sotto casa o all’Ikea (cosa che creerà non pochi problemi).

Poi non si capisce se la nuova detrazione sia cumulabile, alternativa o improponibile congiuntamente con quella già in essere per l’acquisto di Tv con sintetizzatore digitale integrato eseguito entro il 31 dicembre 2010 (acquisto, non necessariamente sostituzione), anch’essa al 20% fino a 1000 euro di spesa e da godere in un anno. Il problema non si pone solo se la Tv è priva di sintetizzatore integrato (allora solo la nuova detrazione in 5 anni sarà valida).

A godere della detrazione saranno coloro che hanno iniziato lavori agevolati ai sensi del 36% “a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data”. Ma naturalmente gli acquisti per arredamento dovranno datare dal 7 febbraio 2009 in poi. A questo proposito si può ricordare che l’Agenzia delle Entrate non potrà mai sapere quando sono iniziati i lavori, ma solo quando è stata pagatala prima rata tramite l’apposito bonifico, che dovrà essere dopo l’1 luglio 2008. Infatti niente vieta che l’apposita comunicazione di inizio sia stata inviata al Centro Servizi di Pescara , per esempio, a febbraio 2008 ma i lavori siano iniziati dopo.

Poiché non è previsto un decreto applicativo del bonus-arredi, si attengono spiegazioni attraverso circolari o risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Perplessità. C’è da chiedersi se questa disposizione non permetterà comunque varie piccole “furbizie”. Per esempio, il contribuente che esegue le opere detraibili con il 36% va ad acquistare, per conto di amici, mobili ed elettrodomestici a loro necessari. Anche se poi gli arredi finiscono in casa altrui, potrà detrarre fiscalmente la spesa sopportata. Il personale del Ministero delle Finanze non ha tra i suoi compiti quello di eseguire controlli sul campo, a casa dei contribuenti, per verificare l’effettivo utilizzo e distinguere quali sono gli arredi preesistenti e quelli nuovi di zecca..

Inoltre la detrazione del 36% può essere teoricamente richiesta per lavori di scarsissimo conto (come la sostituzione di una presa elettrica o un tubo del gas, vedi circolare Entrate 6 febbraio 2001, n. 13). A questo punto, chi vuole acquistare mobili ed elettrodomestici di un certo costo, può promuovere lavoretti poco costosi, che non necessitano di assensi edilizi, ma sono agevolati, allo scopo di godere dello sconto fiscale. La burocrazia del 36% è semplice: basta una raccomandata al centro servizi di Pescara con la Comunicazione di inizio lavori e il pagamento con apposito bonifico.

C’è poi da chiedersi perché mai sia privilegiato l’arredo di immobili ristrutturati, mentre quello di immobili acquistati (magari nuovi) non sia previsto, quando il sacrificio economico per comprar casa (magari con mutuo) è ben più consistente di quello affrontato per metterla a posto.

Infine (cosa importantissima) si capisce poco il comma 3 dell’articolo che istituisce il bonus: sembra quasi che gli incentivi non si possano chiedere a tutti ma solo a certi produttori “convenzionati” che prendano determinati impegni, per esempio garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali. .

 

Ecco il testo dell’art. 2 del decreto legge 10 febbraio 2009 , n. 5 che istituisce la detrazione

 

Art. 2.

Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, é riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo é cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, é calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.