Eliminazione delle barriere architettoniche:

prevalgono le norme regionali

 

L’adeguamento alle norme tecniche per l’abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei disabili sono, da agosto 1989, requisiti necessari per ottenere gli assensi comunali e l’agibilità dei palazzi di nuova costruzione nonché di quelli ristrutturati integralmente. Inoltre è sempre più diffusa la loro applicazione anche nelle ristrutturazioni parziali, soprattutto se è in ballo l’installazione di un ascensore totalmente nuovo: infatti la legge nazionale n. 13 del 1989 concede che la decisione per l’installazione di ascensori adatti ai portatori di handicap sia assunta con maggioranze condominiali ridotte e permette anche l’erogazione di contributi, che vengono annualmente determinati come parte del Fondo nazionale per le politiche sociali e sono talora sono integrati da fondi regionali.

Le regole sull’eliminazione delle barriere condizionano la forma di un palazzo: possono stabilire  per esempio i dislivelli presenti sull’atrio, la forma delle scale e il numero dei gradini per ogni rampa, l’altezza dei parapetti, la proporzione del vano ascensore.

Tuttavia la potestà regionale a proposito travalica quella nazionale . Ben19 tra regioni e province autonome hanno varato norme apposite che vanno a sovrapporsi e, di fatto sostituire, sia le prescrizioni stabilite dalla legge 13/1989 sia, talora, perfino le norme tecniche di realizzazione dettate dal Decreto del ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge.

Qui sotto pubblichiamo un elenco ragionato delle norme varate nelle varie regioni italiane in merito all’abbattimento delle barriere negli immobili residenziali, con i loro contenuti (evitando volutamente le norme su ospedali, scuole, alberghi, strutture sportive, viabilità e mezzi di trasporto), allo scopo di facilitare ai professionisti la loro ricerca e la loro consultazione.

 

 

Abruzzo. La norma principe è la legge 28 dicembre 1998, n. 158. La legge n. 64/199 (art. 6) promuove contributi all’interno dei programmi di riqualificazione urbana. La legge n. 79/2000 si occupa delle cooperative edilizie costituite per almeno il 60% da disabili e invalidi, a cui sono concessi finanziamenti (fino a 30 milioni di lire). Le leggi 7/2003 (art. 41-42) e 15/2004 (art. 2e 98) istituiscono e finanziano un Osservatorio regionale che ha come fine il monitoraggio e la programmazione degli interventi tesi all’abbattimento delle barriere. 

Basilicata. Gli interventi sono regolati dalla legge 21 gennaio 1997, n. 7 (modificata dalle leggi 6/2000 e 7 2004). La legge 8/2002 crea, nell’articolo 4, deroghe alle norme urbanistiche a favore del recupero dei sottotetti e dei seminterrati.

Bolzano (provincia). L’abbattimento è regolato dalla legge 21 maggio 2002, n. 7. Il testo unico dell’urbanistica provinciale (legge 13/1997) nell’articolo 77 esenta i volumi tecnici necessari (per esempio i vani ascensori) da contributi di concessione e dagli indici di edificazione contenuti in piani urbanistici comunali o di attuazione. La legge n. 13/1998 (art. 2 e 98) istituisce contributi fino all’80 per cento della spesa riconosciuta. In data 25/10/2004 è stato emanato un regolamento apposito.
Calabria I provvedimenti fanno perno sulla legge 23 luglio 1998, n. 8. L’art. 21 della legge 19/2001 dà delega al regolamento edilizio urbanistico comunale (REU) di stabilire norme di dettaglio e l’articolo 9 della legge n. 8/2003 istituisce un fondo regionale integrativo alle risorse statali.
Campania La legge 15 marzo 1984, n. 11, più volte modificata (leggi 26/1990, 39/1994, 9/1996, 21/1996), non si occupa specificamente di barriere ma in genere di “prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps”. L’articolo 18 prevede comunque contributi.
Emilia Romagna. Come per la Campania, la legge 21 agosto 1997, n. 29 spazia in genere sulle opportunità di vita autonoma e di integrazione sociale delle persone disabili, ma nell’articolo 10 prevede finanziamenti integrativi rispetto alla legge statale n. 13/1989. Dei contributi si occupa anche la più recente legge n. 24/2001, nell’articolo 56, che istituisce un apposito fondo. Gli articoli 3-4-6-8 e 30 della norma edilizia regionale liberalizzano gli interventi di eliminazione delle barriere, salvo che negli edifici di valore storico-architettonico e quando alterino la struttura o la sagoma dell’edificio (in quest’ultimo caso è necessaria una Dia) e li esonerano dal contributo di costruzione. 
Friuli Venezia Giulia La legge 25/9/96, n. 41 dedicata agli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e più volte modificata, si limita, per quanto ci compete, a stabilire negli articoli 16 e 23 contributi per l’abbattimento.
Lazio. La legge 4 dicembre 1989 n. 74 restringe il suo campo d’azione agli edifici pubblici (modifiche sono contenute negli articoli 32 e 33 della legge 9/2005, la finanziaria regionale, che stanzia contributi).Norme applicative per gli immobili con vincolo paesistico, sono nell’articolo 18 quater della legge 24/1998 (inserito dalla legge 18/2004). Fondi per il centro storico di Roma dall’art. 2 della legge 22/2001, anche a favore di privati.
Liguria. Norma quadro è la legge 12/6/89, n. 15 (modificata dalle leggi 11/1992 e 19/1994), che include prescrizioni tecniche dettagliate per gli interventi. La legge n. 44/1996 istituisce contributi integrativi e la legge n. 24/2001, nell’articolo 3, dà limiti meno rigidi per il recupero dei sottotetti. La legge 29/2002, nell’articolo 7, esonera le opere dalla presentazione della Dia, se eseguite nei centri storici degradati. 
Lombardia. Norma base è la legge 20 febbraio 1989, n. 6 (modificata dalle leggi n. 76/1989, n. 17/1995, 24/1995, 18/2000 art. 1, comma 27, 6/2001, art. 3 comma 4). La legge per il governo del territorio (n. 6/2005), stabilisce che siano esenti da abilitazioni gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. Dà poi deroga agli strumenti di pianificazione, ma solo per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale. Esclude infine dalle variazioni essenziali al progetto approvato quelle che incidono sull’entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici per la rimozione delle barriere (articoli 33-40 e 54).
Marche. La legge 27 aprile 1990, n. 52 restringe il suo ambito all’abbattimento negli edifici pubblici o privati, ma aperti al pubblico. La legge 18/1996 si occupa genericamente di politiche di intervento ai favore dei disabili.
Molise. La legge 18/10/2002, n. 25 ha l’ambizione di regolamentare tutta la materia. La legge n. 35/2002 ha rimandato però la sua applicazione all’emanazione di apposito regolamento. L’ultima delibera della Giunta di cui abbiamo notizia è la n. 1102 del 30/7/2004, che decide sulla ripartizione dei contributi per l’anno 2002, mentre la n. 882 del 30 giugno 2004 quantifica il fabbisogno finanziario per gli anni dal 2001 al 2004.
Piemonte. La legge 30 settembre 1984, n. 54 si occupa di abbattimento nella case popolari. La legge 6/2004, nell’articolo 10, finanzia i progetti presentati dagli Enti locali, anche di concerto con i privati. La legge 1/2004 pianifica il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali.
Sardegna. Norma quadro è la legge 30 agosto 1991, n. 32, mai modificata. La legge urbanistica (n. 23 del 1985, art. 13) sottopone i lavori a semplice autorizzazione comunale.
Sicilia. Nessuna norma regionale risulta varata a proposito. Le leggi 17/2004 (art. 33) e 4/2003 (art. 123) prevedono contributi a favore dei privati.
Toscana. La legge 9/9/91, n. 47 dà le regole base (è stata modificata dalle leggi 34/2000, 66/2003, 65/2004, 1/2005).Il Decreto del presidente della giunta regionale 3/1/2005, n. 11 detta il regolamento di attuazione per le domande di contributo. La legge urbanistica n. 1/2005, in nove diversi articoli, regola le procedure e gli iter burocratici per gli assensi edilizi. 
Trento (provincia) Zoccolo forte è la legge 7 gennaio 91, n. 1 (modificata dalla leggi 8/1996, 10/1998, 14/2000, 39/2000 e 1/2002). Le regole per i contributi sono nelle deliberazioni della Giunta provinciale 25 maggio 2001, n. 1271, e 24 agosto 2001, n. 2143. 
Umbria. La legge 23/10/2002, n. 19 è dedicata ai contributi regionali per il superamento delle barriere negli edifici privati. 
Val d’Aosta. La legge 12 gennaio 99, n. 3 (Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili) si occupa essenzialmente di contributi: per le norme tecniche di costruzione si rinvia a quelle nazionali, salvo criteri più restrittivi decisi dalla Giunta.
Veneto. La legge 30 agosto 93, n. 41 (modificata dalle leggi 6/1997 e 13/1998) è la prima norma da consultare. La sua circolare interpretativa ( n. 37 19/12/1994) è stata pubblicata sul Bollettino regionale n. 6 del 1995. I criteri per l’erogazione di fondi sono della delibera di giunta n. 6690 del 18/12/1995 (BUR n. 15 del 1996).