Trenta miliardi finanziati dallo Stato nel 1999 e altri 20 in arrivo, dopo anni di magra. E, nel frattempo, fondi altrettanto consistenti stanziati dalle Regioni, soprattutto quelle del Nord della Penisola e soprattutto negli ultimi anni. E' questo in sintesi il bilancio degli ultimi contributi a fondo perduto per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge n. 13 del 1989. Ma, al momento dell'uscita in stampa de Il Consulente, esiste anche una brutta sorpresa, in agguato nelle pieghe nel disegno di legge per la Finanziaria 2001:nel prorogare la detrazione del 36% sul recupero prevista dalla Finanziaria 1997, pare si voglia nel contempo circoscrivere il suo campo, relativamente all'eliminazione delle barriere, ad ascensori, montacarichi " ed ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con handicap". Un'aggiunta interpretabile come un limite al campo d'azione del 36%. Se il testo della Finanziaria verrà licenziato così, la detrazione potrebbe non includere, per esempio, le rampe che superino gli scalini, gli adattamenti dei servizi igienici o delle cucine alle loro necessità, o quelli che consentono loro di salire su un balcone o di aprire una porta.

Fortunatamente parrebbe possibile evitare questo trabocchetto normativo restando nella più completa legalità. Una rampa in condominio, per esempio, può essere considerata come un intervento di manutenzione ordinaria. E, d'altra parte, un adattamento del bagno di casa, in cui si intervenga anche su tubature e scarichi, è probabilmente considerabile come manutenzione straordinaria. In ambedue i casi si tratterebbe di interventi agevolati. Tuttavia il nuovo inciso resta pur sempre un ostacolo alle agevolazioni.

C'è n'è abbastanza comunque per dire che la legge 9 gennaio 1999 n. 13 è tornata d'attualità e per giustificare un giro d'orizzonte sui vantaggi che può riservare, soprattutto per quel che riguarda le opere negli edifici esistenti (dal momento che nei palazzi nuovi l'abbattimento delle barriere è un preciso obbligo normativo).

Eliminazione barriere architettoniche: edifici nuovi o ristrutturati

A decorrere dall'11 agosto 1989 tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, destinati ad uso abitativo o meno, dovevano essere adeguati alla prescrizioni tecniche sull'eliminazione delle barriere architettoniche, stabilite nel Decreto del ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

E' sancito l'obbligo di allegare al progetto di costruzione o di ristrutturazione degli edifici una dichiarazione di un professionista abilitato che attesti la conformità del progetto alle disposizioni adottate ai sensi della legge 13 del 1989.

Senza tale dichiarazione non sarebbe possibile rilasciare né una concessione edilizia né tantomeno l'abitabilità per l'edificio.

Il decreto prevede tra tipi di adeguamento, che riportiamo dal più "completo" a quello meno completo:

  1. Accessibilità - possibilità per persone con ridotta capacità motoria o sensoriale di raggiungere un edificio e di fruire gli spazi in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.
  2. Visitabilità - possibilità di accedere agli spazi di relazione ed almeno ad un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
  3. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
  4. Adattabilità - possibilità di rendere accessibile uno spazio costruito a costi limitati.

Per quel che riguarda gli edifici privati, le tre definizioni hanno questi particolari significati:

Tipo di edifici Accessibili ?… Visitabili ? Adattabili?
Edifici unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni accessibili spazi esterni (almeno un percorso esterno fruibile) No Sì, spazi interni e esterni
Edifici plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra accessibili spazi esterni (almeno un percorso esterno fruibile) e parti comuni Sì, ma deroga all'installazione di ascensori o servoscala Sì, spazi interni (sulle scale deve esistere spazio per un servoscala) e esterni
Edifici plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra accessibili spazi esterni (almeno un percorso esterno fruibile) e parti comuni Sì, quando sono accessibili il soggiorno o zona pranzo, il bagno, ed i corridoi Sì, spazi interni e esterni

 

 

Barriere architettoniche: cosa si intende per accessibilità

Come si può intuire leggendo il decreto, le cosiddette "visitabilità" e "adattabilità" consistono essenzialmente in una "accessibilità" limitata o potenziale solo di alcune parti e caratteristiche dei palazzi o dei singoli appartamenti.

E' quindi l'accessibilità stessa che ha bisogno di ulteriori definizioni.

I criteri tecnici di accessibilità di cui debbono tener conto i progettisti sono fissati dal Dm 236/1989. Cerchiamo qui di sintetizzarli per i non esperti. Si tenga comunque conto che alcune leggi regionali hanno voluto vieppiù dettagliarli.

1 - Porte

2 - Pavimenti:

3 - Apparecchi elettrici:

4 - Servizi igienici:

5 - Cucine:

6 - Balconi e terrazze:

7 - Corridoi:

8 - Rampe:

9 - Arredi fissi

Alcune Regioni fissano ulteriori requisiti tecnici, che è necessario adempiere anche per poter accedere a contributi propri.

 

Criteri dell'ascensore adatto agli handicappati (Dm LLpp 4 6 89 n. 236)

Dal momento che l'installazione di un ascensore adatto è, probabilmente, la più costosa e necessaria opera per l'eliminazione delle barriere, vale forse la pena dare a proposito informazioni più dettagliate.

L'ascensore adatto agli handicappati: (per la cui installazione, lo ricordiamo, sono previste maggioranze ridotte per le delibere condominiali) deve avere particolari caratteristiche tecniche, previste dal Dm 236/1989, che norme locali potrebbero rendere più rigide.

Il Decreto stabilisce, in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, le seguenti caratteristiche.

 

Dispositivo

Tipo o prescrizione

Nuovi edifici residenziali

Vecchi edifici residenziali

Cabina dimensioni minime

1,3 x 0,95 metri

1,2 x 0,8 metri

tolleranza max livello tra cabina e piano

di 2 centimetri, in più o in meno

sedile ribaltabile con ritorno automatico

ove possibile

Porte dimensioni min. apertura

0,8 metri

0,75 metri

tipo di apertura

a scorrimento automatico

anche ad anta incernierata, ma ad apertura automatica

tempo min. di apertura

8 secondi

tempo min. di chiusura

4 secondi

Bottoniera comandi interna ed esterna

altezza massima tra 1,1 e 1,4 cm

pulsanti con numerazione in rilievo e scritte in Braille

interna

su parete laterale

a minimo .35 cm dalla porta

esterna

In adiacenza placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille

Dispositivi sicurezza campanello allarme

esistente

citofono

a altezza tra 1,1 e 1,3 m.

con collegamento 24 ore su 24 a centrale di emergenza*

luce emergenza

con autonomia minima3 ore

segnalazione sonora piano

esistente

Pianerottolo antistante dimensioni minime

1,5x1,5 metri

1,4 x 1,4 metri

*prescrizione introdotta, per tutti i nuovi impianti, dal Dpr 162/99.

Per il resto gli ascensori nuovi debbono obbedire, naturalmente, a tutte le prescrizioni previste dal Dpr 162/99 elencate più sopra.

Le regioni possono aver integrato con proprie norme tecniche quelle statali. Lo hanno fatto a suo tempo la Lombardia (Legge 6/89 e modifiche), la Liguria (Legge 15/89 e modifiche), la Calabria (legge 8/98).

 

Barriere: modifiche di parti comuni nei condomini esistenti

Le modifiche alle parti comuni di un condominio tendenti all'eliminazione delle barriere architettoniche, possono essere adottate dall'assemblea secondo con le maggioranze ordinarie (in prima convocazione, maggioranza degli intervenuti e almeno metà dei millesimi, in seconda, un terzo dei condomini e almeno un terzo dei millesimi).

Chi ha interesse all'eliminazione delle barriere può farne richiesta scritta all'assemblea: può trattarsi del portatore di handicap, di chi ne esercita la tutela o potestà, ma anche di qualsiasi altro condomino.

Se l'assemblea accoglie la richiesta, la spesa necessaria sarà ripartita per quote millesimali. Resta possibile ottenere i contributi statale e quelli eventualmente stabilita dalla propria regione.

Decorsi tre mesi dalla richiesta, se l'assemblea non si pronuncia il disabile, o chi ne eserciti la tutela o potestà, potrà installare autonomamente e a proprie spese servoscala o altre strutture mobili facilmente rimovibili o modificare l'ampiezza di porte di accesso, sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio.

Le stesse regole valgono anche se il portatore di handicap non è un condomino, ma semplicemente un inquilino dello stabile. In tal caso, però, dovrà richiedere l'autorizzazione al proprietario. Se quest'ultimo si rifiuta, il disabile, potrà a proprie spese procedere all'esecuzione dell'opera. Se le opere riguardano l'interno dell'alloggio, l'autorizzazione del proprietario è indispensabile e le spese sono a carico dell'inquilino.

Potrà beneficiare di queste disposizioni chiunque affetto da obiettive menomazioni o patologie invalidanti irreversibili (pneumopatie, disturbi cardiocircolatori, ecc.) non sia in grado di raggiungere la propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone.

Barriere: permessi urbanistici e sconti fiscali

In linea di principio, la legge 13/89 prevede che le opere di superamento delle barriere architettoniche non prevedano concessione edilizia con il pagamento di oneri di urbanizzazione e concessione, ma procedure semplificate. Successive leggi urbanistiche concedono la semplice Dia (dichiarazione di inizio attività) o la relazione asseverata per le opere interne. Eventuali leggi regionali seguono gli stessi principi.

L'articolo 3 della legge 13/89, inoltre, prevede la possibilità di derogare alle norme sulle distanze precisate dai regolamenti edilizi .

La detrazione fiscale del 36% era fino ad oggi senz'altro concessa per ogni tipo di opera che adempia ai requisiti previsti per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Con la Finanziaria 2001, però, si è introdotto un limite: sì alla detrazione ma solo per ascensori e montacarichi. Il perché di questa limitazione è incomprensibile: comunque interventi quali la creazioni di scivoli in condominio sono di per sé agevolabili, come opere di manutenzione ordinaria, e interventi come l'adattamento dei sanitari del bagno potrebbero rientrare tranquillamente nella manutenzione straordinaria, anch'essa agevolata negli alloggi.

La detrazione è applicabile sull'intera spesa affrontata anche in presenza di una richiesta di contributo. Se non fosse così, infatti, il meccanismo del 36% non potrebbe funzionare: la sicurezza di ottenere il contributo resta aleatoria ed esso è in genere incassato da uno a quatto anni dopo aver affrontato la spesa Tuttavia, una volta che si sia incassato il contributo, la somma ottenuta va assoggettata a tassazione separata, così come stabilito dall'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del Testo unico sulle imposte dei redditi (vedi Circolare Finanze del 24 febbraio 1998, n. 57).

Su alcuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche spettano senz'altro anche le detrazioni del 19% previste nel rigo RP2 del Modello unico (Spese per i mezzi necessari per la deambulazione di chi ha difficoltà motorie). Tra gli interventi espressamente elencati dalle istruzioni al Modello Unico ci sono la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella e la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, ed per ovvia analogia, anche i servoscala. Per poter godere sia della detrazione del 36%, che quella del 19% (che è applicata sull'intero importo), bisogna prima applicare la prima delle due e, quindi, quella del 19%.

Facciamo un esempio di calcolo complessivo. Supponiamo che al contribuente disabile (o al suo tutore) competano 35 milioni di spesa. Il contributo, se versato per intero, assommerà a 10,5 milioni. Se a questa cifra si sottrae il 36% di detrazione Irpef, risulterà che il contribuente avrà versato effettivamente 15.680.000 lire, cioè meno della metà. Se infine è applicabile anche il 19% di detrazione degli oneri, si scenderà a 12.700.800 lire di spesa.

Va infine sottolineato che l'Iva da applicare alle fatture è "solo" quella al 4%, cioè la più bassa possibile

Come fare la domanda per i contributi

Va premesso che le domande vengono vagliate dai Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, e da essi proposte alle Regioni. Può capitare che non esistano fondi disponibili: niente paura, la domanda viene comunque inserita in graduatoria e diverrà valida e operativa quando ci saranno i soldi (che vengono erogati dallo Stato ed eventualmente anche dalle Regioni, ma sono comunque gestiti da queste ultime).

Le domande, in carta da bollo, devono essere presentate, entro il primo marzo di ogni anno, al sindaco del Comune ove si trova l'immobile e devono contenere la descrizione, anche sommaria, delle opere da apportare alla propria abitazione o allo spazio condominiale, nonché la spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico a firma di un tecnico. Vale a pena informarsi se il Comune ha predisposto appositi moduli.

In caso esistano più handicappati interessati, la domanda può essere formulata insieme, fermo restando che per ogni opera si può chiedere un solo contributo. Va chiarito che:

a) se più disabili godono di un'unica opera , è concesso un solo contributo;

b) se nello stesso immobile esistono varie barriere che impediscono la stessa funzione (per esempio un corridoio con gradini intervallati) si può formulare un'unica domanda ed ottenere un unico contributo;

c) se le varie barriere ostacolano diverse funzioni, l'handicappato può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuna di esse (è il caso di necessità di un ascensore e di un servizio igienico adatto).

La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate. Chi ha diritto al contributo è chi deve affrontare la spesa: se non si tratta del disabile (ma, per esempio, è il condominio), la domanda deve comunque essere sottoscritta anche dal disabile per conferma ed adesione.

Dopo la presentazione della domanda, si può dare il via alle opere nei tempi concessi dalle norme urbanistiche. E, in genere, conviene farlo, perché i contributi possono arrivare anche anni dopo. Il contributo è comunque concesso solo dopo la presentazione della fattura quietanziata.

Alcune regioni prevedono modalità particolari per accedere a contributi propri con date di presentazione delle domande che silittano avanti nel tempo o che non hanno limiti di tempo.

Allegati alla domanda di contributi

Alla domanda si deve allegare:

un certificato medico in carta semplice indicante la patologia e le concrete difficoltà di movimento

una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale deve risultare:

Non si ha diritto al contributo quando l'immobile è per il disabile solo una dimora temporanea o stagionale.

Se l'eliminazione delle barriere è tecnicamente impossibile, o è vietata dalle leggi, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di apparecchiature o oggetti che siano idonei allo scopo. Per esempio, in un immobile vincolato può essere impossibile installare un ascensore ed allora si può optare per un servoscala.

Contributi : quanto si può chiedere

Il contributo può essere pari al 100% della spesa effettivamente sopportata, se essa è fino a 5 milioni di lire , è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da 5 milioni a 25 milioni di lire, e di un ulteriore 5% per costi da 25 milioni a 100 milioni.

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, o al portatore di handicap (Legge 62/1989, art. 2); tuttavia qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.. I contributi possono comunque essere concessi per consentire l'accesso o la visitabilità ai singoli locali di un immobile (stanza, appartamento ecc.), ai servizi igienici di uso individuale o collettivo e degli spazi di uso collettivo.

Vale senz'altro la pena ricordare che molte Regioni hanno varato leggi che prevedono contributi locali, che in genere sono integrativi a quelli statali (più raramente, alternativi). Spesso i fondi stanziati dalle Regioni superano di gran lunga l'importo di quelli dati dallo Stato In genere basta solo una domanda per accedere a entrambi i fondi, nazionali e locali. Domande autonome vanno invece presentate in Val d'Aosta, Veneto ed Emilia. Meglio comunque informarsi.

 

Il procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo.

L'interessato presenta domanda entro il primo marzo di ogni anno al sindaco del Comune ove è sito l'immobile.

L'Amministrazione comunale, effettuato un immediato accertamento sull'ammissibilità delle domande, entro 30 giorni dalla scadenza dei termine per la presentazione delle stesse, considerate quelle ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del Comune.

Il sindaco comunica alla Regione il fabbisogno così individuato unicamente all'elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse.

La Regione a sua volta determina il proprio fabbisogno e trasmette al Ministro dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del fondo speciale istituito presso il Ministero per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il fondo viene ripartito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri degli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e dei tesoro, in proporzione al bisogno indicato dalle Regioni. Le Regioni dividono a loro volta le somme assegnate ai Comuni richiedenti.

I sindaci entro 30 giorni dalla comunicazione delle disponibilità assegnano i contributi agli interessati. Qualora le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno avranno assoluta precedenza nella ripartizione le domande presentate da disabili riconosciuti dalle competenti Asl invalidi al 100% con difficoltà di deambulazione; in via subordinata il criterio da adottare sarà quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi; il richiedente potrà comunicare eventuali variazioni delle spese previste.

L'erogazione dei contributo avviene dietro presentazione di fatture debitamente quietanziate (in provincia di Bolzano basta il preventivo lavori).

 

Contributi statali

Per il primo triennio (1989-90-91) il Governo ha corrisposto 60 miliardi di lire, 20 miliardi per ogni anno.

Nei due anni successivi (1992-1993) la legge non è stata in alcun modo finanziata.

Nel 1994 il Governo ha erogato appena 2 miliardi di lire, per tutte le Regioni.

Il 1995 è rimasto orfano di finanziamenti, come era già successo nel ’92 e nel ’93.

Venticinque miliardi invece sono andati ad alimentare il Fondo Speciale del Ministero dei lavori pubblici nel 1996.

Dal 1997 ad oggi lo Stato ha assegnato ulteriori fondi, anche se nettamente al di sotto del fabbisogno effettivo: 10 miliardi nel 1997, 20 miliardi nel 1998, 10 anziché 20 nel 1999 e per quest’anno altri 20 miliardi, cui si sono poi aggiunti i 10 tagliati dal Tesoro nel ’99. Un ulteriore contributo di 20 miliardi è in corso di finanziamento.

 

Contributi statali erogati tra ottobre 1998 e giugno 2000

per l'abbattimento delle barriere architettoniche*

Regione o provincia autonoma

Milioni erogati

% totale

Milioni erogati Dm 5/6/2000 n. 142

Abruzzo

2.656

3,8%

413

Basilicata

687

1,0%

77

Bolzano

692

1,0%

94

Calabria

3.570

5,1%

523

Campania

6.704

9,6%

1.065

Emilia Romagna

6.212

8,9%

619

Friuli Venezia Giulia

1.442

2,1%

137

Lazio

2.829

4,0%

527

Liguria

2.267

3,2%

267

Lombardia

11.309

16,2%

1.777

Marche

4.694

6,7%

736

Molise

196

0,3%

30

Piemonte

2.842

4,1%

426

Puglia

3.799

5,4%

601

Sardegna

620

0,9%

67

Sicilia

4.706

6,7%

453

Toscana

5.612

8,0%

858

Trento

2.920

4,2%

468

Umbria

1.528

2,2%

176

Valle d'Aosta

96

0,1%

14

Veneto

4.619

6,6%

726

Totale

70.000

100%

10.054

*I decreti di erogazione sono stati il Dl/9/10/98 n. 805; Dl 6/9/99 n. 298; Dl 17/11/99 n. 406; Dm 19/11/99 n. 410; Dm 5/6/2000 n. 142.

 

 

Regione per Regione, le leggi che riguardano gli edifici privati

Regione o Provincia autonoma Contenuto (vedi note) Legge (leggi di modifica tra parentesi)
Basilicata Contributi; modalità domande; requisiti Legge n. 7/97 (6/00)
Bolzano (prov. autonoma) Contributi; modalità domande; requisiti Legge n. 13/98, artt. 2 - 92, e reg attuazione
Calabria Contributi; norme tecniche Legge n. 8/98
Campania Contributi* Legge n. 11/84 art. 18 (26/90; 39/94; 9/96, 21/96)
Emilia Romagna Contributi Legge n. 29/97
Friuli V. Giulia Contributi Legge n. 41/96, art. 13
Liguria Contributi; norme tecniche Legge n. 15/89 (11/92; 44/96)
Lombardia Norme tecniche Legge n. 6/89 (76/89; 17/95)
Sardegna Contributi Legge 32/91
Trento (prov. autonoma) Contributi; modalità domande Legge n. 1/91 (8/96; 14/00)
Val d'Aosta Contributi; modalità domande; requisiti Legge n. 3/99
Veneto Contributi; modalità domande; requisiti Legge n. 41/93 (13/98)

* Contributi previsti ma mai stanziati

Legenda

Contributi: Sono previsti contributi integrativi o aggiuntivi a quelli statali

Norme tecniche: Sono dettate prescrizione tecniche ulteriori su come eliminare le barriere rispetto a quelle del Dm Lavori Pubblici 14 /6/89, n. 236

Modalità domande Sono dettate norme per inoltrare le domande

Requisiti Sono previsti particolari requisiti per accedere ai contributi

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

Altre regioni: leggi che si occupano genericamente dei problemi dell'handicap

Regione Contenuto Legge (modifiche alla legge tra parentesi)
Abruzzo Interventi a favore dei cittadini portatori di handicap L 20 6 80 n. 60 (L. 28/08/81 n. 34 e L. 07/09/1989 n 79)
Friuli Servizi e interventi a favore persone handicappate L 5/2/92, n. 104 (L 28/09/1996 n. 41)
Marche Eliminazione barriere, ma solo edifici pubblici L 27/04/90 n. 52
Piemonte Eliminazione barriere, ma solo edifici pubblici L 30/9/84 n. 54
Puglia Legge quadro. Previsione di requisiti di collaudo per 'eliminazione barriere negli edifici pubblici L 18/03/97 n. 10
Sicilia Assistenza handicappati in comunità alloggio e case-famiglia L 28/03/86 n. 16
Toscana Legge quadro sui ruoli di regioni e comuni ai fini dell'eliminazione delle barriere L 09/09/91 n. 47 (L 20/03/00 n. 34)
Umbria Istituisce la possibilità di contributi comunali a favore dei disabili L. 23/1/97 n 3

Fonte: Ufficio studi Confappi

 

Leggi e contributi regionali

Cosa hanno fatto (o non fatto) le Regioni a favore dell'eliminazione delle barriere architettoniche? Alcune di esse hanno varato apposite leggi, altre no. L'esistenza o meno di norme locali che prevedono contributi non è tuttavia un fattore decisivo: talvolta le norme esistono ma non sono state finanziate (vedi il caso della Campania), tal'altra non ci sono ma i finanziamenti si sono avuti lo stesso (come in Friuli).

Nessuna delle leggi regionali si occupa solo e specificamente dell'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati già esistenti (oggetto della nostra indagine): anzi il campo d'azione può essere assai vasto e comprendere non solo gli edifici pubblici (o quelli privai aperti a pubblico), ma anche trasporti, aree sportive, scuole, giardini, viabilità. Alcune leggi ampliano anche il concetto di "abbattimento barriere" anche coinvolgendo i cosiddetti ausili (carrozzine, auto adattate, telecomandi elettronici, perfino computer) che possono far superare al disabile le difficoltà nella vita in comune o in quella lavorativa .

A seconda dei casi gli eventuali contributi regionali previsti possono essere comprensivi di tutto il campo degli ausili, oppure essere limitati all'eliminazione delle barriere negli edifici esistenti o infine essere riservati solo agli edifici pubblici.

Abruzzo

La regione non ha erogato fondi propri ma, in sostanza, quelli dello Stato sono stati quasi sufficienti al fabbisogno, perlomeno a quello degli invalidi al 100%, dato lo scarso numero di domande presentate e dato il fatto che, spesso, i comuni hanno restituito parte del denaro erogato, causa quietanze di fatture presentate dai cittadini inferiori alle somme previste. C'è stato sicuramente un calo verticale delle richieste dagli anni immediatamente successivi al varo della legge 13/89 ad oggi: si è passati dalle 326 del 1990 alle 93 del 2000 (solo 45 nel 1999 e 58 nel 1997). C'è da chiedersi se manchi l'informazione ai cittadini.

Basilicata

I contributi integrativi regionali sono limitati ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, a coloro che li hanno a carico e ai condomini dove risiedono. Le domande per i contributi statali sono valide anche per quelli regionali.

La misura del contributo è pari al 100% della spesa fino a 5 milioni, al 50% da 5 a 10 milioni e al 75% fino a 100 milioni e comunque fino un tetto di 30 milioni. Per l'installazione di ascensori la percentuale è comunque pari al 75% della spesa e il tetto è innalzato a 40 milioni. In tal caso la quota a carico del portatore di handicap sarà comunque scontata del 75% (per un massimo di 30 milioni), mentre i condomini provvederanno al resto. Tutte queste cifre valgono comunque in ,mancanza del contributo statale: se esso è erogato, va sottratto dalla cifra del contributo regionale. Le domande restano sempre valide con priorità per i disabili totali e, come ulteriore criterio., l'ordine cronologico di presentazione.

Bolzano (provincia autonoma)

La legge 13/98 prevede, nell'articolo 92, la possibilità di contributi provinciali a persone con difficoltà di deambulazione, nonché a chi li ha a carico e ai condomini o istituti che li ospitino. Il suo regolamento di attuazione dà in dettaglio i requisiti e gli importi massimi finanziabili (le prescrizioni tecniche restano quelle delle leggi statali). prevede che i lavori comportino una spesa di almeno 3 milioni e che, in caso di condomini, sia l'amministratore ad inoltrare la richiesta. La domanda deve essere presentata all'amministrazione provinciale corredata da:

a) certificato medico o certificato della commissione sanitaria Asl per l'accertamento delle invalidità civili;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'indirizzo dell'edificio, breve descrizione degli ostacoli e dei lavori necessari, preventivo dettagliato, attestazione che le opere non sono state ancora iniziate e nota se sono stati concessi altri contributi.

c) eventuale concessione edilizia o dichiarazione inizio lavori (Dia).

L'ammissione al contributo è in ordine cronologico. Esso è proporzionato al reddito secondo i criteri delle tabelle riportate in pagina.

Pur non esistendo, nelle previsioni di bilancio, fondi specificamente destinati, essi vengono via via finanziati a seconda delle necessità, permettendo di soddisfare interamente le domande nei tempi tecnici necessari, con un anno di tempo dalla richiesta. L'importo finanziabile varia dal 30 all 80% della spesa, in base alle fasce di reddito, fino a un tetto di 120 milioni di costo. Per i condomini è limitato al 30% dei costi sostenuti. Il contributo è erogato su base del preventivo lavori (senza bisogno di fattura quietanzata). Per la graduatoria delle domande conta il giorno di presentazione. In base alle vecchie leggi sono stati erogati 558 milioni nel 1996 e 683 milioni nel 1997. Tra il gennaio 1999 ed oggi sono state presentate 80 domande, di cui 60 relative ad invalidi al 100%.

E' in progetto di inserire tra le opere per l'eliminazione delle barriere anche quegli apparecchi elettronici che permettono ai disabili la gestione a distanza: per esempio telecomandi che facciano aprire porte, alzare tende, accendere l'hi-fi eccetera. Nel 1996 è stato istituito il Servizio di consulenza apposito presso la "Federazione Provinciale delle Associazioni" operanti in campo sociale, con sede a Bolzano in Via Milano, 15.

Reddito (milioni)*

fino 40 milioni

fino a 80 milioni

fino a 120 milioni

Handicap meno grave Handicap grave
fino a 27 fino a 32,4

40%**

60%

80%

fino a 36 fino a 43,2

30%

50%

70%

fino a 45 fino a 54

30%

40%

50%

fino a 54 fino a 64,8

30%

30%

30%

* Si detraggono dal reddito 15 milioni per il coniuge, 5 milioni per il primo figlio a carico (10 milioni se c'è un solo genitore) , 6 milioni per il secondo e 7 milioni per ogni ulteriore figlio. Il reddito è ulteriormente ridotto del 75% per lavoratori dipendenti.

**Aumentabile fino al 70% per richiedenti con reddito fino a necessario per assegnazione case popolari.

*** Percentuale valevole anche per i condomini

 

Calabria

I contributi previsti dalla legge 8/98 sono solo a favore dei Comuni, per l'intervento sugli edifici pubblici e sui trasporti. La legge 8/98, comunque, fissa ulteriori norme tecniche rispetto a quelle nazionali che sono derogabili solo in situazioni eccezionali (edifici vincolati o palazzi che non possono essere realizzati senza barriere). Viene nominato un apposito organismo tecnico permanente regionale.

Campania

Benché una legge regionale preveda la possibilità dei contributi, essi non sono mai stati finanziati. Bisogna quindi "accontentarsi" dei fondi statali. L'ultima delibera della Giunta di assegnazione, per quasi 2,5 miliardi, re la n. 8969 del 30 dicembre 1999, mente ulteriori fondi per circa un miliardo (decreto n. 406 del 17 novembre 1999) non sono stati ancora ripartiti, "in attesa di integrazione atti".

Troppo poco e con troppo ritardo, quindi.

Emilia Romagna

I contributi regionali no sono integrativi a quelli concessi ai sensi della legge statale 13/99. Tuttavia, con la legge 29/97, l'Emilia Romagna ha voluto finanziare tutti gli interventi a favore dei disabili che non si ritenevano "coperti" dalle prescrizioni della legge 13. Quindi, non solo i tradizionali "ausili" (per esempio la carrozzina), ma anche le porte basculanti, i cancelli scorrevoli, gli arredi adatti e i dispositivi tecnologici (telecomandi elettronici) in grado di agevolare il portatore di handicap .

Requisito per poter godere degli aiuti è la grave limitazione dell'autonomia personale, escluse le patologie connesse strettamente a processi di invecchiamento. Viene istituita anche una Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, che comprende anche le loro associazioni

Friuli

La legge 29 maggio 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate), nell'articolo 16, stabilisce che la Regione possa concedere contributi integrativi per " opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private". Le modalità per le domande e i requisiti restano gli stessi previsti dalla legge nazionale n. 13/1989. E, in effetti, oltre ai fondi statali, la Regione ne ha erogati di propri grazie alla legge regionale 41/1999 (art. 16). Nel triennio 1998-2000, circa 800 milioni per ciascun anno. I contributi statali sono stati invece di circa 200 milioni nel 1999 e di circa 400 milioni nel 2000.Complessivamente alla fine del 2000 saranno evase tutte le domande presentate dai cittadini fino ai primi mesi del 1999. Se il rifinanziamento (in genere deciso per un triennio) continuerà, le domande presentate per il 2000 dovrebbero essere soddisfatte entro il 2001.

Lazio

Circa 12 in totale i miliardi di contributi per gli edifici privati stanziati tra il 1990 ed oggi, di cui 7 statali e 5 finanziati dalla Regione. Grazie ad essi sarà possibile soddisfare il 40-50% delle 616 richieste ancora pendenti entro il 2001, con l'ovvia priorità degli invalidi totali. L'ultimo stanziamento (820 milioni, di cui 200 regionali) è stato deciso a inizio novembre.

Liguria

La legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 si occupa anch'essa della rimozione delle barriere in edifici pubblici, privati, sportivi, strutture turistiche e trasporti. Detta anche norme tecniche, che erano però valide solo fino all'entrata in vigore del Decreto statale. Per gli inquilini disabili di edilizia residenziale pubblica detta la possibilità di cambio dell'alloggio con uno di nuova costruzione o più facilmente adattabile all'eliminazione barriere.

Per gli interventi di eliminazione che necessitano di concessione edilizia, prevede che i comuni possano ridurre gli oneri di urbanizzazione. Eventuali contributi in conto capitale fino a un massimo del 75% della spesa ammissibile sono previsti dall'articolo 23-bis (introdotto dalla legge 11/92), ma solo a favore degli enti locali e purchè abbiano predisposto appositi piani:

La graduatoria 2000 per i contributi riguarda 392 domande per un fabbisogno di 3,9 miliardi circa, di cui 286 relative le richieste presentate nel 1998 e negli anni precedenti. Con le somme disponibili quest'anno sono stati erogati 1,208 miliardi circa, di cui quasi 218 milioni sono di fondi regionali, soddisfacendo così 131 domande. Nel 1998 era andata meglio: 2,648 miliardi erogati (261 domande soddisfatte). Nel 1999 più o meno come quest'anno ( 1,1 miliardi erogati).

Lombardia

La legge 6/89 istituisce un organismo tecnico-scientifico, composto di 8 membri, con funzioni propositive e consultive. Si stabilisce che ai fini dell'abbattimento delle barriere, si possa derogare negli interventi di recupero agli standard, ai limiti o ai vincoli previsti dagli strumenti urbanistici , su richiesta motivata e documentata del progettista. Si pongono, in casi eccezionali, deroghe anche all'osservazione delle prescrizioni tecniche per l'abbattimento, per gli edifici con vincolo storico-artistico e per ambienti di lavoro, dietro istanza motivata del progettista. . Si dà la possibilità di erogazione di contributi, anche a "soggetti privati". E in effetti, nel 1999, la Giunta Regionale ha stanziato "una tantum" circa 18 miliardi a integrazione di quelli del Ministero, con i quali è stato possibile soddisfare tutte le domande arretrate fino alla fine del 1999. Parte di questa cifra dovrebbe essere restituita dai comuni, dal momento che con otto anni di arretrato delle domande, è prevedibile che vi siano lavori che non sono stati fatti, persone decedute e così via. Con questi fondi si conta di soddisfare le domande presentate nel 2000.

Marche

Non esistono norme locali a proposito (la legge regionale 52/90 si occupa dell'eliminazione delle barriere architettoniche, ma solo negli edifici pubblici). Non sono mai stati finanziati contributi: ci si limita a distribuire quelli statali. Le richieste per il 1999 da parte dei comuni sono state di oltre 5 miliardi, rispetto ai quali il Ministero dei Lavori Pubblici ha stanziato 2,2 miliardi. Per il 2000, anche per colpa dell'arretrato delle domande le richieste sono balzate a 10,1 miliardi. Si riesce a far fronte solo alle necessità dei disabili totali.

Molise

Nessun contributo. E' in preparazione però una proposta di legge regionale a proposito.

Piemonte

Pur in mancanza di norme regionali, il Piemonte ha contribuito dal 90 ad oggi con 13,3 miliardi all'eliminazione delle barriere, una somma pari al doppio dei fondi messi a disposizione della regione dallo Stato (6 miliardi e 474 milioni). L'ultimo stanziamento, che risale al 2000, è stato particolarmente consistente (2 miliardi). E' stato così possibile dare totale soddisfazione alle richieste dalle persone con handicap totale (3.099), mentre solo 21 delle 325 domande presentate da disabili parziali hanno ricevuto i contributi. Diversamente da quel che è accaduto altrove, il trend delle richieste è in crescita. Nei grandi centri urbani le domande hanno riguardato soprattutto l'installazione di ascensori e servoscala, i quelli piccoli la fruibilità degli alloggi, con interventi su servizi igienici e cucine. Complessivamente la Regione ha coperto più di un terzo della spesa sostenuta dai privati con un contributo medio di 7,5 milioni ad opera.

Puglia

Nessuna legge regionale è stata varata ad integrazione. I primi tre anni sono stati disposti finanziamenti cospicui, poi la legge nazionale non è stata rifinanziata per anni e le domande inevase si sono accumulate. Due anni fa sono stati erogati fondi che hanno permesso di evadere le domande presentate fino al 1997,sulla base di criteri rigidi (priorità ai portatori di handicaps con invalidità del 100% e difficoltà di deambulazione). In seguito altri 600 milioni hanno permesso di estinguere il fabbisogno delle graduatorie fino al 1998 compreso. Ora è in preparazione un'ulteriore delibera della giunta che stanzia 1800 milioni..

Sardegna.

Le Legge 32/91 stabilisce che ai fini dell'abbattimento delle barriere, si possa derogare negli interventi di recupero agli standard, ai limiti o ai vincoli previsti dagli strumenti urbanistici , su richiesta motivata e documentata del progettista. Si prevedono contributi a favore di comuni e provincie.

Negli anni tra il 1990 e il 1997 sono pervenuti 4,23 miliardi dallo Stato. A questi si sono aggiunti, tra il 1994 e il 1999, 3 miliardi di finanziamenti regionali (in tranche da 500 milioni all'anno)

Sicilia

Non risultano contributi, e nemmeno norme locali, se si esclude la legge 16/86 che riguarda però solo i portatori di handicap ospitati in case-alloggio.

Toscana

Da quando la legge 13/89 è in vigore, sono stati erogati 14,175 miliardi circa, soddisfacendo 1.694 domande. Restano invece insoddisfatte 1.103 domande per richieste pari a 9,36 miliardi, di cui 417 presentate da invalidi totali e 686 da invalidi parziali. Nel 1989 la giunta ha approvato uno stanziamento straordinario di 2,9 miliardi: nei fatti, però, si riesce a dar risposta solo alle richieste presentate dagli invalidi totali , per le quali oggi come oggi si è comunque fermi a fine febbraio 1998. Quindi è in calo il numero delle richieste degli invalidi parziali i quali si rendono conto di non avere chance nell'incassare i contributi. Non a caso, tra le 272 richieste presentate nel 2000, solo 41 sono da riferirsi a invalidi non al 100%.

Trento (provincia autonoma)

E' previsto che la Giunta provinciale possa emanare ulteriori prescrizioni tecniche oltre quelle del Dm 14/6/89 n. 236. Per gli edifici vincolati l'eliminazione delle barriere è comunque consentita se entro 90 giorni le autorità competenti non si pronunciano. I contributi per privati sono cumulabili. Possono essere del 100% fino a 10 milioni di lire, del 35% fino a 30 milioni di lire, di un ulteriore 10% da 30 a 100 milioni di lire. Gli importi sono aggiornabili annualmente al costo della vita Istat dell'anno precedente.

La domanda a presentata al Sindaco e la ripartizione dei fondi ai comuni è fatta secondo lo stesso spirito della legge statale 13/89.

In effetti la provincia di Trento è una delle poche oasi italiane per quel che riguarda il sostegno ai disabili. Tra il 1991 e il 2000 sono stati erogati più di 13,3 miliardi, soddisfacendo 984 domande. E' in corso di finanziamento un ulteriore trance di 2,216 miliardi che coprirà ulteriori 150 domande. Il bilancio è quello di sostanziale risposta al fabbisogno o, perlomeno, alle richieste presentate nei termini di legge.

Val d'Aosta

In base alla legge regionale n. 42/1995, ora sostituita dalla legge n. 3/1999, la Val d'Aosta tra il 1996 e il 2000 ha erogato finanziamenti per quasi 4,382 miliardi (di cui 1,765 nel 2000), mentre dallo Stato sono venuti solo 97 milioni nello stesso periodo. Poiché le domande per i contributi regionali seguono un iter diverso da quello per i contributi statali, si può dire che la Val d'Aosta ha esaudito a pieno le richieste presentate, mentre i contributi statali hanno coperto un quarto delle richieste presentate.,

Per gli edifici privati (escluse le case di villeggiatura) possono essere concessi contributi in misura non superiore a 20 milioni per ogni intervento (50 milioni per gli ascensori).

Le domande debbono essere presentate al Sindaco del Comune di residenza, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare nonché della relativa spesa. Per l'inquilino occorre l'assenso del proprietario.

Alle persone con reddito familiare non superiore a 20 milioni oltre il minimo vitale (determinato con complessi calcoli dalla Lreg 19/94 ) il Comune deve anticipare il contributo al 100% del suo importo. Per gli altri, il contributo varia da un massimo del 90% a un minimo del 30% della spesa ammessa, a seconda dei redditi familiari, anch'essi stabiliti dalla Legge regionale 1994 sulla base della somma tra il reddito minimo vitale e un reddito familiare variate tra 20 milioni e 150 milioni di lire annui. Tutti i parametri di legge sono rivalutati via via in base all'inflazione.

Va però fatto notare che i finanziamenti regionali, diversamente da quelli statali, coprono non solo il fabbisogno di opere per l'abbattimento delle barriere, ma anche quello di fondi per l'acquisto di mezzi di locomozione oltre a un 15% di contributo sugli interessi dei mutui sostenuti per l'acquisto di autoveicoli da parte di disabili senza patente di guida.

Requisiti dell'handicappato sono di essere portatore di menomazione e una disabilità funzionale permanente e di poterlo provare tramite certificazione della commissione Asl . Per gli ultrasessantacinquenni, per gli invalidi del lavoro e quelli di guerra basta un certificato di medico Asl.

 

Fondi richiesti dai comuni alla Regione Val d'Aosta

Fondi erogati dalla Regione

Fondi richiesti dai comuni allo Stato

Fondi erogati dallo Stato

Anno 1996

254.001.870

254.001.870

75.943.000

42.689.000

Anno 1997

778.382.900

778.382.900

64.739.100

16.193.200

Anno 1998

1.048.472.490

1.048.472.490

108.792.129

14.033.300

Anno 1999

535.429.630

535.429.630

65.922.230

24.154.480

Anno 2000

1.765.515.200

1.765.515.200

61.282.125

0

Veneto

La legge 30 agosto 1993 n. 41, si occupa dell'eliminazione delle barriere architettoniche in generale, quindi negli edifici privati, in quelli pubblici, nei mezzi di trasporto pubblici. Sono previsti poi contributi per l'acquisto di ausili per i disabili e per adattare le auto private.

Per quel che riguarda il nostro campo di indagine (eliminazione delle barriere negli edifici privati), le norme tecniche di riferimento restano quelle previste dallo Stato, cioè dal Dm 236 del 1989. Rispetto alla "torta" dei fondi regionali previsti, quelli per gli edifici pubblici non possono superare il 70% di quelli totali (di cui il 20%eventualmente dedicato agli edifici privati, ma locati da ente pubblico). Se ne deduce che i privati possono beneficiare dal 30% degli stanziamenti in su.

I contributi previsti (che escludono le seconde case) non possono essere superiori al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque non debbono essere superiori a 15 milioni per ciascun intervento. Fanno eccezione i cosiddetti "servoscala" (oltre ad altri elevatori o pedane mobili) , per il quale il contributo può variare da un minimo del 25 a un massimo del 50% della spesa, e il tetto finanziabile sale a 20 milioni di lire

I contributi sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato, a sensi della legge 13/89, " sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta", così come con qualsiasi altro contributo.

Le domande per i contributi regionali debbono essere presentate in Comune entro il 31 marzo di ogni anno (entro il primo marzo quelle dei contributi statali).

Beneficiari possono essere oltre i disabili o chi ne ha la tutela, anche i condomini dove hanno domicilio i beneficiari.

Entro tre mesi dal 31 marzo i comuni comunicano le loro necessità ed entro i successivi 45 gg la Giunta regionale trasferisce le risorse disponibili.

Il contributo è erogato su fattura quietanziata: se essa è inferiore alla spesa preventivata è ridotto proporzionalmente.

Grazie alla legge regionale 41/93 sono stati erogati dalla Regione 6,832 miliardi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (di cui 985 milioni nel 1999 e 1,357 miliardi nel 1998). Tuttavia questi fondi sono solo in parte stati destinati agli edifici privati (art. 8 della legge) e in altra percentuale a quelli pubblici, privati aperti al pubblico e ai trasporti. I fondi statali sono stati invece di 2,44 miliardi nel triennio 1997-1999.

Contributi stanziati dalla regione Veneto

Anno Stanziamento (milioni)

Edifici

Ausili e attrezzature

Trasporti

Privati

Pubblici

Privati aperti al pubblico

1994

1.100

No

1994

900

No

No

No

No

1995

750

No

No

No

1995

750

No

No

No

1996

290

Si

No

No

No

1997

700

No

No

No

1998

1.357,4

No

No

1999

985

No

No

No