Comprare un'immobile all'asta giudiziaria

 

Un’alternativa all’agenzia immobiliare, con la speranza di succosi risparmi. .Ecco quel che sta divenendo per decine di migliaia di cittadini l’acquisto di una casa alle aste giudiziarie, un tempo riservato a pochi operatori esperti o, peggio, della cosiddetta “mafia delle aste”.

Ad aprire il mercato è stato Internet: una fetta sempre più consistente dell’offerta proveniente da debitori insolventi o da fallimenti societari compare ormai su siti specializzati nelle aste. Non si tratta, come capita per i piccoli annunci, di poche righe seguite da un numero di telefono, in cui talora non è nemmeno specificato il prezzo richiesto: al contrario si ha a disposizione una perizia che descrive minutamente le caratteristiche dell’immobile e dei suoi impianti, giustifica i motivi del prezzo richiesto, si dilunga sulle ragioni per cui è stato posto all’asta, specifica se è occupato o no e indaga se esistono vincoli o limiti alla proprietà. Non solo: quasi sempre sono disponibili on line una o più foto e talora anche delle piantine.

Ma il giorno della vera svolta sarà il primo gennaio 2006: da quella data, oltre ad altre positive novità introdotte dal cosiddetto “decreto sulla competitività” (legge 14 maggio 2005, n. 80), la pubblicazione su Internet diverrà un obbligo per i giudici e non più una scelta. Sul mercato si rovesceranno così altre migliaia di immobili (non solo abitazioni, ma uffici, negozi, box e terreni). Questa inchiesta è dedicata a come funzioneranno le nuove procedure.

 

I principali tempi dell’asta

 

 

 

Cosa

Quando

Termine per il deposito delle offerte in busta chiusa

Fissato dal giudice tra 90 e 120 giorni dalla data dell’ordinanza di vendita

Pubblicazione dell’avviso di vendita sui quotidiani e dell’ordinanza e delle perizia su Internet

Almeno 45 giorni prima dell’udienza

Udienza senza incanto per l’esame delle offerte e aggiudicazione tra gli offerenti

Un giorno dopo il termine per il deposito delle offerte

In caso di asta deserta o di offerte non valide Nuova udienza con incanto. Eventuale aggiudicazione “provvisoria”

Alla data già indicata nella prima ordinanza.

Eventuale offerta in busta chiusa superiore dei un quinto del prezzo di aggiudicazione

Entro 10 giorni dalla conclusione dell’incanto

Incanto ristretto a chi ha fatto l’offerta di un quinto superiore, ad altri eventuali offerenti al rialzo, oltre a chi ha partecipato all’asta precedente

Alla data stabilita dal giudice, che stabilisce anche la data dell’udienza ristretta e i termini di presentazione delle offerte, e le modalità della pubblicità

Aggiudicazione definitiva

10 giorni dalla conclusione dell’incanto, senza offerta con aumento del quinto

Secondo incanto a prezzo base d’asta che può essere inferiore a ¼ di quello precedente

In caso di primo incanto deserto

Pagamento del prezzo

Entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva (con e senza incanto)

Decreto di trasferimento

Dopo il pagamento del prezzo

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

 

Un nuovo mercato si è aperto

 

La molla che rende l'asta giudiziaria particolarmente interessante è il prezzo, che è di norma inferiore a quello di mercato dell'immobile (circa il 20%).

Spiega Gabriella D’Orsi, presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Milano: “Le aste fino a qualche anno fa erano spesso riservate a pochi operatori specialisti. Oggi le norme sono state snellite, i tribunali sono più efficienti, in loro soccorso sono venuti anche i notai e, dal prossimo anno, anche i commercialisti e gli avvocati (art. 591-bis c.p.c.)”. Sottolinea Luciano Santopietro, notaio in Milano: “I privati stanno divenendo sempre più protagonisti del mondo delle aste giudiziarie, anzi sono loro ormai ad avere il ruolo principale (l’80% degli acquisti, secondo stime). I tempi si sono ridotti: solo 18 mesi in media a Milano, contro i ben 10 anni di un tempo”.

Col prossimo anno” aggiunge D’Orsi”, diventeranno rare le offerte all’asta di quote di comproprietà di immobili (per lo più in comunione tra coniugi o tra eredi), mentre in vendita saranno posti quasi solo immobili in piena proprietà. I comproprietari saranno infatti costretti a scegliere tra due alternative: o comprare loro la quota, al prezzo di perizia, oppure incassare la loro percentuale del prezzo finale di aggiudicazione all’asta. Le quote erano difficilissime da collocare sul mercato”.

Le aste giudiziarie hanno due tipi di meccanismi: la vendita con incanto e senza incanto. La prima è ancora più diffusa, ma afflitta da procedure complesse e lunghe. Dal 2006 per le nuove procedure la vendita senza incanto diverrà la soluzione privilegiata, mentre a quella con incanto si procederà in seconda battuta, in caso di mancato successo della prima. “Viceversa”, sottolinea Luciano Santopietro, “potrebbero restare in essere ,anche per anni, le vecchie procedure per le aste apertesi tempo fa, a meno che non si provveda a correggere le norme, come spero che si decida di fare.”.

 

 

 

L’ordinanza di vendita

L’ordinanza di vendita contiene le condizioni, stabilite dal giudice e dalla legge, per la vendita stessa. . Esso stabilisce:

a) l'identificazione e la descrizione dell'immobile,

b) il prezzo di partenza;

c) il luogo e l'orario dell'asta;

d) quanto tempo deve passare la pubblicità tra la data all'asta e il suo svolgimento;

e) di quant'è la cauzione e (solo fino a dicembre 2005) l’anticipo per le spese di svolgimento. Come e quando debbono essere depositati.

f) di quale somma minima occorre aumentare le offerte al rialzo;

g) le modalità e il termine per pagare il prezzo (per legge dovrebbe essere un massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione, ma certi tribunali concedono fino a 120 giorni, salvo pagamento degli interessi legali).

In futuro l’ordinanza indicherà sempre più spesso la data e il luogo dell’asta con incanto nel caso che quella senza andasse deserta.

 

La perizia.

Il giudice, per valutare quale prezzo base stabilire per l'immobile, deve farlo stimare da un perito che, con la nuova disciplina, può accettare l’incarico senza udienza.. La perizia è un documento prezioso, non solo perché contiene praticamente tutti i dati descrittivi (identificazione catastale, certificato ipotecario ventennale, planimetria, condizioni di manutenzione, eccetera), ma anche perché include le principali "magagne" rilevate dall'esperto.

Deve per esempio essere chiaramente specificato se l'immobile è libero, occupato dal proprietario o locato. Si può inoltre fare rilevare eventuali problemi di abusivismo edilizio, condoni richiesti e liti giudiziarie in corso. Il bene è in genere stimato facendo preciso riferimento alle condizioni del mercato immobiliare locale. Le nuove norme specificano anche che la perizia deve riportare l’esistenza di debiti condominiali pregressi e di vincoli posti dal regolamento condominiale all’uso (una novità importante).

La perizia è consultabile presso la cancelleria del tribunale o presso lo studio dei professionisti delegati. Tuttavia, se l'immobile è adeguatamente pubblicizzato su Internet, può essere consultata anche on-line, insieme all’ordinanza di vendita e all’avviso d’asta (una sua sintesi).

 

 

 

La vendita senza incanto

Il meccanismo è assai semplice: consiste in un offerta in busta chiusa di importo maggiore o uguale al prezzo base stabilito nell'ordinanza di vendita, da consegnare nella cancelleria del tribunale .L’offerta va presentata entro il termine determinato dal Giudice nell’ordinanza, che comunque non dovrebbe essere inferiore a 90 giorni, e non superiore a 120 giorni dalla data dell’ordinanza stessa..

La domanda di partecipazione deve contenere, oltre a quanto stabilito nel decreto di vendita:

a) le generalità del candidato acquirente, compresa residenza e il domicilio eletto. E' bene che quest'ultimo sia nella circoscrizione in cui agisce il Tribunale, magari presso un professionista o un parente, altrimenti ogni comunicazione verrà depositata presso la Cancelleria del Tribunale e andrà qui richiesta.

b) l'identificazione dell'immobile;

c) la somma offerta, le modalità di pagamento e ogni altro elemento utile .

Va versata anche una cauzione, pari almeno a un decimo della somma offerta. Se, come spesso capita, è richiesto un assegno circolare, esso deve essere inserito nella busta.

 

L’udienza di vendita

 

Alla data fissata, chi tiene l’udienza apre la busta o le buste, alla presenza degli offerenti (o delle persone da essi delegate). Se l’offerta è unica e supera di almeno un quinto il prezzo base fissato dall’asta, è senz’altro accolta. Se non lo supera, il giudice dovrà sentire i creditori per sapere se va accettata o meno. Anch’egli potrà stabilire che il prezzo è troppo basso e quindi procedere a un’asta con incanto, emanando una nuova ordinanza. Stesso discorso se non ci sono offerte, oppure esse non sono valide.

Se invece le offerte valide sono più di una, l’immobile non viene aggiudicato a chi ha fatto l’offerta più alta (come si potrebbe pensare). Viene anzi indetta seduta stante un’altra asta in base al prezzo più alto, una specie di incanto “sui generis”, a cui partecipano però solo coloro che hanno presentato offerte valide.

 

 

La vendita con incanto

Consiste in una gara che può avvenire:

- davanti al giudice, in pubblica udienza;

- oppure davanti a un professionista da lui delegato, in genere nel suo studio.

Il prezzo base dell'immobile è predeterminato. Ciascuna delle offerte è in crescita rispetto al prezzo base, con un aumento anch'esso prefissato. L'offerta impegna chi la fa, che dovrà pagare se vince l'asta. Trascorsi tre minuti dall'ultima offerta, senza che ne segua un'altra superiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo migliore offerente.

In diritto all'aggiudicazione definitiva dell'immobile matura però dopo 10 giorni lavorativi dall'asta.

Infatti nel corso di questo periodo è possibile che si perda. Accade quando scatta il cosiddetto "aumento del quinto".

 

L'aumento di un quinto

Ecco le norme valide dal prossimo anno. Consiste in una offerta di acquisto da farsi entro 10 giorni dalla conclusione dell'asta (ma solo di quella all’incanto), che propone un prezzo superiore di almeno un quinto a quello raggiunto nell'asta stessa, con una cauzione pari a un quinto del prezzo dell’immobile offerto (il doppio della normale). Tale offerta deve contenere una dichiarazione scritta in cui si specifica il prezzo, i tempi e i modi di pagamento e ogni altro elemento utile richiesto per valutare l'offerta stessa. L'offerta va presentata alla cancelleria del giudice.

Viene indetta una nuova gara, sempre senza incanto, al nuovo prezzo-base. Sono invitati il nuovo offerente e coloro che hanno partecipato alla gara precedente. Questi ultimi, se intendono partecipare, devono anch’essi raddoppiare la cauzione versata. Chi, dopo aver presentato l’offerta, non partecipa alla gara, la perde per intero.

Il meccanismo del rialzo del quinto (fino a ieri del sesto) è stato in passato sfruttato dalla mafia delle aste” come arma impropria, anzi penalmente illecita, per ottenere tangenti sulla vendita. Il messaggio dato agli acquirenti suonava come: "o mi paghi, o ti porto via l'immobile". Spiega Gabriella D’Orsi: “In futuro, con i cambiamenti della legge, chi non si fa influenzare dalla minaccia dormirà probabilmente sonni tranquilli: i truffatori rischiano la perdita della cauzione se alle promesse di acquisto non seguono i fatti. Ma già da tempo monitoriamo il distretto di Milano, è possiamo affermare in tutta tranquillità che accordi sottobanco e intimidazioni sono un ricordo del passato”.

 

L'asta deserta

Se l'asta con incanto va deserta, il giudice ha tre differenti scelte da imboccare: un nuovo incanto, l'assegnazione ai creditori e l'amministrazione giudiziaria dell'immobile. La prima è la più comune: l'immobile viene posto di nuovo all'asta, ma spesso con un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente (prima era un quinto). Le offerte debbono essere presentate entro un certo termine fissato dal giudice, variabile tra 60 e 90 giorni dalla data dell’ordinanza. E’ anche possibile che si tengano più aste al ribasso.

E' evidente che l'abbattimento del prezzo in seguito ad asta deserta si può rivelare un buon affare sia per l'acquirente in buona fede, sia per certi operatori che si mettano d'accordo a disertare in massa la prima asta, in attesa del calo dei valori.. Oggi però il principale nemico della cosiddetta "mafia delle aste" è la pubblicità, cioè l'accessibilità in tempo utile delle offerte sugli immobili da parte di tutti, in particolare su Internet: quando cresce la concorrenza degli acquirenti diviene più difficile manovrare le aste con accordi sotto banco.

 

 

La restituzione della cauzione

Se chi offre non riesce ad aggiudicarsi l’immobile, la cauzione viene restituita integralmente. Fanno eccezione due casi. Quando l’offerente, senza giustificato motivo, non abbia partecipato all’incanto: allora un decimo della cauzione viene trattenuto. La cauzione viene trattenuta invece per intero, se l’offerente si è avvalso del meccanismo dell’aumento del quinto, e non ha partecipato alla nuova asta..

 

Il decreto di trasferimento

L'immobile viene aggiudicato con decreto del giudice, solo dopo che il prezzo è stato interamente saldato (per legge, al massimo dopo 60 giorni dall'aggiudicazione). Nel decreto saranno contenuti l'ordine di cancellare pignoramenti e ipoteche (attualmente il giudice si limita solo a rendere inefficaci le ipoteche, e l’acquirente deve fare il resto).

Il decreto è titolo esecutivo per lo sfratto dell'ex proprietario che occupi ancora l'immobile (come spesso accade), ma non può liberarlo di inquilini che vi risiedano grazie a un contratto di locazione stipulato prima del pignoramento dell'immobile stesso.

 

 

VENDITE IMMOBILIARI GIUDIZIARIE E DI MERCATOA CONFRONTO

 

Il nodo della liquidità

 

A rendere meno appetibili le vendite giudiziarie rispetto a quelle tradizionali sta il fatto che l'acquirente deve disporre in poco tempo di molto denaro liquido, per il versamento della cauzione necessaria a partecipare e per il saldo del prezzo.

Per risolvere questo grave problema sono stati siglati recentemente da molti tribunali italiani accordi con l'Abi per mutui pensati apposta per finanziare gli acquirenti ad aste giudiziarie.

 

I mutui

 

La possibilità di ottenere un prestito bancario anche per l'acquisto di un immobile messo in asta dal tribunale in seguito a fallimenti o esecuzioni forzate è un fatto molto recente. Si tratta di un iniziativa promossa dall'Abi che coinvolge solo una parte dei tribunali italiani (poco più di sessanta). Puntualizza Santopietro: “E' facile controllare se la richiesta del mutuo è possibile: in genere lo specifica lo stesso avviso d'asta, che può anche riportare gli istituti convenzionati”.

I requisiti per ottenere il mutuo sono quelli tradizionali. Questo tipo di contratto ha però una caratteristica peculiare: è sottoposto a una condizione. solo se il mutuatario riuscirà ad aggiudicarsi l'immobile, il preliminare darà seguito a un contratto di mutuo definitivo, con la concessione di una garanzia ipotecaria di primo grado e l'erogazione del denaro. In caso contrario, il preliminare non avrà alcun effetto e si risolverà automaticamente.

La somma verrà erogata direttamente al tribunale; numero di rate, tasso d'interesse applicato e in generale le altre condizioni economiche per restituire il denaro sono stabilite da ciascuna banca in maniera autonoma e anche in questo caso, ricalcano quelle di un mutuo tradizionale.

Dove è possibile il mutuo

Tribunali che hanno firmato intese con le banche per la concessione di mutui in caso di acquisto alle aste immobiliari

 

Nord

Alba, Biella, Bologna, Brescia, Busto Arsizio, Casale Monferrato,Como, Ferrara, Ivrea, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Pinerolo, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Saluzzo, Sondrio, Trieste, Varese, Verona, Vigevano, Voghera.

Centro

Ascoli Piceno, Campobasso, Cassino, Giulianova, Livorno, Pesaro, Perugia, Rieti, Roma, Terni.

Sud

Bari, Benevento, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Foggia, Lamezia Terme, Lecce, Lucera, Palmi, Salerno, S. Maria Caupa Vetere, Taranto, Trani, Reggio Calabria.

Isole

Cagliari, Lanusei, Marsala, Messina, Mistretta, Nuoro, Palermo, Patti, Tempio Pausania

 

Fonte: elaborazione Confappi su dati Abi, aggiornati a settembre 2005

 

La visita dell'immobile

La nuova legge dovrebbe por riparo a una tradizionale, grave carenza delle vendite giudiziarie: il fatto che è spesso impossibile per l'acquirente visitare l'immobile messo all'asta. Ovvio che chi non può vedere la casa, sarà restio ad acquistarla.

Infatti, il proprietario-debitore difficilmente accoglierà i visitatori: solo un custode può garantirlo. Tale custode coincide nelle aste fallimentari con il curatore del fallimento. Ma fino ad ora mancava quasi sempre in quelle in cui il debitore è un semplice privato (per esempio, una persona che non ha pagato le rate di un mutuo). Con la riscrittura dell’articolo 599 del codice di procedura civile, custode del bene resterà il debitore, ma diverrà possibile sostituirlo con altri. In tre casi: automaticamente, se l’immobile non è occupato dal debitore, su richiesta motivata dei creditori (che avranno sempre interesse a presentarla), oppure se il custode non adempie ai suoi obblighi (tra i quali rientra il fatto di consentire la visita dell’immobile).

Il custode ha ovviamente un costo, che grava sul prezzo finale. Tuttavia l'esperienza insegna che esso viene indirettamente ripagato dalla maggiore facilità di commercializzare la casa.

 

L'immobile occupato

Se l'immobile è occupato dal debitore, il decreto di trasferimento emesso dal giudice a favore dell'aggiudicatario costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio dei locali. Secondo previste modifiche alla legge n. 80, della liberazione si occuperà probabilmente il custode del bene. Se invece è occupato da un inquilino, e il contratto di locazione è stato registrato prima del pignoramento, l'inquilino stesso serba di regola tutti i suoi diritti, come se l'intestazione dell'immobile non fosse cambiata.

Nel primo caso la liberazione dei locali è possibile in tempi più rapidi di quelli previsti per gli sfratti "normali". Occorre, in media, attendere almeno sei mesi-un anno, ma il periodo può variare a seconda di molti fattori (il principale è che nelle grandi città gli sfratti vanno a rilento, mentre in quelle medio -piccole sono in genere più rapidi).

Nel secondo caso occorrerà attendere la scadenza del periodo contrattuale, ed eventualmente iniziare in seguito una normale procedura di rilascio, che può durare anni. Tutto ciò a meno che l'inquilino si rifiuti di pagare il canone: allora lo sfatto ha tempi più rapidi, per via della morosità.

 

 

 

I costi

I costi fiscali e burocratici delle vendite all'asta sono paragonabili a quelli di una normale compravendita. Si pagano le stesse imposte di registro, ipotecarie e catastali e si gode del le stesse agevolazioni prima casa. La cifra sborsata dagli acquirenti di una normale compravendita per gli onorari notarili corrisponde grossomodo alla somma tra le spese di tenuta d’asta e gli onorari notarili, che sono applicati in misura ridotta per le aste giudiziarie immobiliari. In più ci sino le spese per la cancellazione di ipoteca (più o meno 600 euro). In molti tribunali, come quello di Milano, , però, tutte le spese tranne quelle fiscali sono poste “in carico alla procedura”. Pertanto sono inglobate nel prezzo finale che paga l’acquirente-aggiudicatario. Quindi sono solo i creditori risarciti a accorgersene, mentre l’acquirente, in pratica, non le conteggia.

C’è un però. E' vero, nelle normali compravendite, si dovrebbe dichiarare il prezzo reale. Però il Fisco offre una scappatoia che si è rivelata una vera autostrada: chi dichiara almeno il valore catastale non è passibile di rettifiche. Quest’ultimo è spesso, per le abitazioni, da due a tre volte inferiore a quello di mercato. Lo stesso non può dirsi per le vendite all'asta, in cui le imposte si applicano direttamente sul prezzo di aggiudicazione, in genere ben superiore al valore fiscale.

 In compenso nessun onorario è dovuto a un mediatore .Vi sono però persone che si offrono, ovviamente a pagamento, per la consulenza all'acquisto e per rintracciare l'immobile giusto. Se tale attività sia lecita o meno, è ancora dubbio.

 

 

I rischi

I rischi dell'acquisto all'asta esistono, per quanto complessivamente minori di quelli tipici di una compravendita tradizionale. Le perizie dovrebbero garantire indagini molto attente sulla “storia” di un immobile e sulle sue condizioni di conservazione. In pratica però, esistono due problemi. Vi sono periti che svolgono con scrupolo il loro lavoro, dando tutte le informazioni possibili, e altri periti che si limitano al massimo la fatica, trincerandosi dietro gli accertamenti burocratici. Ad esempio capita che il perito non accerti l’esistenza reale di occupanti o di inquilini dell’immobile, limitandosi a affermare che nessuno ha risposto al citofono al momento dell’ispezione e che non esistono contratti di locazione registrati. Inoltre le indagini su eventuali abusi edilizi sono spesso solo formali. Il secondo problema è che le perizie sono spesso “datate” anni prima alla vendita: nel frattempo può essere successo di tutto: da gravi problemi statici, a atti di vandalismo fino addirittura (è capitato) al fatto che sia maturata l’usucapione ventennale da parte di un occupante. I lodevoli tentativi di qualche tribunale di aggiornare le perizie rimangono fatti isolati.

La legge n. 80/2005 ha comunque disinnescato uno dei rischi: quello dell'ipoteca iscritta dopo il pignoramento che, per quanto inefficace, ritarda tutte le procedure. Ora i professionisti incaricati debbono aggiornare le visure ipo-catastali fino a una data prossima a quella del decreto di trasferimento.

 

 

 

L

 

Qualche indirizzo per iniziare

 

La ricerca dei siti giusti può essere faticosa o meno: dipende dalle località . Vanno evitati quelli a pagamento

 

 

www.astegiudiziarie.it

Insieme a portaleaste, il più curato sito di aste giudiziarie, immobiliari in particolare. Documentazioni precisissime (diverse foto, ordinanza, perizia eccetera) Vasto campo d’azione.

www.portaleaste.it

Ottimo sito, informazioni precise. Vasto campo d’azione

www.tribunali.it:

Raccolta di link per accedere alle pagine web di 33 tribunali, tra cui www.tribunaledimonza.it. La completezza dipende dai tribunali: stessi per esempio quelli di Napoli o di Verbania offre solo informazioni essenziali, quello di Terni qualcosa in più, mentre quello di Monza è perfetto.

www.asteimmobili.it

Sito “fornito”. Indicazioni discrete.

www.astagiudiziaria.com:

É il sito dell'Associazione nazionale istituti vendite giudiziarie; La scelta è abbastanza vasta e comprende anche beni mobili. I dati offerti sono talora insufficienti, però.

www.FallimentiAffari.com

Utile motore di ricerca sul mondo delle aste (immobiliari, ma non solo). Dà come risultato le pagine dei siti specializzati

www.publicomonline.it

Bandi sempre disponibili. Perizie solo talvolta. 547 offerte alla data di consultazione.

www.area58.it

Tribunali di Pescara, Sulmona e Avezzano. Discreto.

www.astacase.it. I

Informazioni (limitate) su Napoli e dintorni.

www.esecuzionigiudiziarie.it

Sito ottimo, ma solo per Bergamo e provincia

www.astenotaro.it

Aste in Lazio affidate a notai. Mancano spesso le perizie.

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori