di Franco Pagani*

*Presidente Federamministratori-Confappi

Il sospirato rinvio, dal 25 giugno 2000 al 31 giugno 2001, dell'obbligo di primo collaudo degli ascensori già esistenti, portato dal Dpr 19 ottobre 2000, n. 369, pone in primo piano un discorso delicatissimo e ancora poco conosciuto: quello delle responsabilità che fanno capo agli utenti e, in particolare, ai condomini. La proroga, occorre sottolinearlo, è stata un atto dovuto, se si guarda all'inefficienza dimostrata nel passato dagli enti preposti.

Secondo stime, infatti, più del 20% degli ascensori esistenti ( e quindi circa 40 mila impianti) erano o sono privi di primo collaudo , per colpa della mancanza di personale che lamenta l'Ispesl (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro), l'organo incaricato della licenza di impianto. I ritardi di anni hanno finito per dare il via a pratiche improvvisate, come quella che spingeva l'amministratore condominiale a firmare un dichiarazione di assunzione di responsabilità per poter far funzionare l'ascensore.

Il Dpr 162/99 aveva risolto questo annoso problema imponendo però una scadenza troppo breve. Infatti, .entro il 25 giugno 2000 tutti i condomini proprietari degli impianti mai collaudati dovevano far eseguire il collaudo stesso. La stesso compito incombeva anche su gli ascensori già collaudati, ma rivi di marcature CE nelle componenti di sicurezza .Se, come è probabile, l'Ispesl non era in grado, potevano rivolgersi all'installatore originario dell'ascensore che eseguiva il collaudo e presentava una perizia giurata da parte di un ingegnere iscritto all'albo.

Chi non si è mosso in tempo, ora ha diritto alla proroga. Resta comunque da chiedersi: cosa succede se l'amministratore o i condomini si scordano di richiedere il collaudo, entro la data di nuovo rifissata? Le conseguenze, infatti, possono essere particolarmente gravi.

In questo caso, infatti, l'impianto non collaudato rischia di essere valutato come "nuovo di zecca". In quanto tale le sue caratteristiche tecniche dovranno obbedire, parola per parola, alle nuove regole stabilite dalle norme dell'Unione Europea, riprese in Italia dal Dpr 162/99. Non ci si potrà quindi far forti del fatto che l'ascensore era stato installato prima del 30 giugno 1999, e che quindi non aveva bisogno di tutti i nuovi dispositivi previsti (citofono a due vie, paracadute anche per le corse in salita, limitatori di velocità eccessiva, ammortizzatori sul fondo della cabina e via elencando).

Morale della favola: adeguamenti di questo livello sono spesso impossibili o poco convenienti su apparecchi "del vecchio tipo" cosicché, a rigor di legge, si potrebbe essere costretti a una integrale sostituzione di tutto l'impianto.

Se la colpa del mancato primo collaudo è dell'amministratore, che è tenuto alla conservazione delle cose comuni, i condomini potranno a buon diritto ribellarsi per le fortissime spese previste, citandolo per danni. Non dimentichiamo infatti che l'amministratore può richiedere il primo collaudo anche senza consultare l'assemblea, dal momento che adempie a un obbligo di legge. Naturalmente, se il collaudo avesse esiti negativi, e si imponessero gravose spese per l'adeguamento, l'amministratore dovrà convocare un'assemblea in cui la delibera per i lavori dia all'ordine del giorno.

Se i condomini dovessero rifiutare l'esecuzione delle opere, per paura di spender troppo, l'amministratore non potrà per questo dormire sonni tranquilli. L'unico sistema sicuro per scaricarsi dalle spalle ogni responsabilità resta comunicare il mancato collaudo al competente ufficio comunale. Quest'ultimo è costretto a decidere di mettere i sigilli all'ascensore, che non potrà più essere utilizzato.

Un'azione del genere costerà forse all'amministratore la perdita del cliente-condominio. Ma in compenso gli eviterà responsabilità civili e penali, non solo in caso di incidenti, ma anche in caso di semplice denuncia da parte di un condomino.

Le verifiche periodiche

Le vecchie norme stabilivano anche che i tecnici delle Ussl (ora Asl), eseguissero una verifica annuale degli impianti. Anche in questo caso l'inefficienza l'ha fatta da padrone: si parla di ritardi di otto-nove anni per intervento. Se i nodi non sono venuti al pettine prima è perché, tutto sommato, gli ascensori sono impianti condominiali piuttosto sicuri, perché le verifiche da parte delle aziende manutentrici sono in genere costanti.

Il Dpr 162/99 risolve comunque anche questo impiccio, facendo passare da annuali a biennali i controlli. Ma soprattutto li affida, oltre che ad Asl ed l'Arpa (l'Agenzia regionale protezione ambiente) anche a organismi tecnici certificati che devono essere diversi" dagli installatori. Così si impedisce che il controllato sia anche il controllore di sé stesso (o delle ditte concorrenti). Non ci vuol molto a capire che saranno questi ultimi organismi i veri protagonisti delle verifiche biennali.

C'è da prevedere che i costi per il cittadino saliranno, benché vengano abolite una serie di gabelle finora vigenti che finivano nelle tasche delle Asl (tassa ascensori annuale, verifiche straordinarie in caso di modifiche costruttive) o dell'Ispesl (licenza di impianto, primo collaudo).

Responsabilità

Il Dpr 162/99 lenca un serie di obblighi che fanno capo al committente di un impianto: si va da quelli di manutenzione ogni sei mesi affidata a una persona con certificato di abilitazione, alla tenuta e all'aggiornamento del libretto di impianto, alla segnalazione degli incidenti, alla cura delle targhe nella cabine e via elencando.

E' evidente che condomini ed amministratore, se non sono in regola, non potranno limitarsi a scaricare la responsabilità sul fabbricante o sul manutentore.

Sanzioni

Il Dpr 162/99 non include le penalità previste per chi non adempie a quanto stabilito. Si è quindi costretti a richiamarsi ad altre leggi per identificarle.

Le sanzioni prescritte dalla legge 46/90 entrano sicuramente in gioco, anche se sono ben pochi a temerle, per la loro esiguità:. Tuttavia, se il cattivo funzionamento di un ascensore provoca incidenti, è ben chiaro che, oltre al pagamento dei danni, si rischia di addossarsi una condanna penale.

Se infine la persona infortunata è il portiere dello stabile, o un addetto alla manutenzione dell'ascensore, entra in campo la corresponsabilità del committente prevista dalla legge 626 sulla sicurezza del lavoro.

Quando l'ascensore può essere fermato.

Quando manca:

  1. la messa in esercizio
  2. il primo collaudo
  3. la marcatura Ce, anche solo in una componente di sicurezza
  4. quando, pur essendoci marcatura Ce e conformità alle norme, il ministero dell'Industria o quello del Lavoro accertino rischi alla sicurezza del singolo modello;
  5. quando capitino incidenti di notevole importanza, fino alla successiva verifica;
  6. quando il manutentore accerti un pericolo in atto

Maggioranze per decidere e ripartizione delle spese

L'adeguamento dell'ascensore alle norme di sicurezza prevede spesso riparazioni straordinarie di notevole entità. Ne consegue che la maggioranza prevista per le decisioni è quella dei 501 millesimi e dei presenti in assemblea condominiale

Le spese relative all'adeguamento degli impianti a prescrizioni di ordine pubblico sono destinate ad arricchire un bene comune. Non conta quindi se il singolo ne faccia o meno uso. Perciò la giurisprudenza prevalente sembra preferire una ripartizione in base ai millesimi di proprietà. Va segnalato comunque che c'è chi preferisce il criterio d'uso previsto dall'articolo 1124 del codice civile, ed afferma quindi che la ripartizione vada fatta a seconda dei livelli di piano, come per le scale.

 

 

Gli organi competenti e la documentazione necessaria per collaudi e controlli

Impianti esistenti: a ciascuno il suo

I proprietari e il condominio in genere hanno a che fare, durante la vita dell'ascensore già esistente, con quattro tipi di enti o organi distinti:

  1. quelli addetti alla messa in esercizio al primo collaudo dell'ascensore (quando l'ascensore non sia stato ancora collaudato, non abbia marcatura Ce o debba essere adeguato alle norme);
  2. quelli addetti alle verifiche periodiche biennali o alle verifiche straordinarie;
  3. quelli addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
  4. gli uffici competenti del Comune, a cui inviare documentazione e comunicazioni.

In casi particolari, occorre avere rapporti anche con i Vigile del Fuoco.

Tutte le operazioni elencate sono ad esclusivo carico dell'utenza.

 

Da chi può essere eseguito il primo collaudo:

1) Da ingegneri designati dall'ispettore generale compartimentale del Genio Civile;

2) Da l'Ispesl (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro);

3) Da un organismo di certificazione dei sistemi di qualità riconosciuto con decreto del Ministero dell'Industria.

4) Dall'installatore dell'ascensore, purché abbia un sistema di qualità certificato, oppure purché la sua autocertificazione sia accompagnata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

In questi ultimi due casi (cioè, quasi sempre) copia della documentazione di collaudo va trasmessa dal condominio o dall'amministratore all'Ispesl.

 

Organi addetti alle verifiche biennali e a quelle straordinarie (a spese dell'utenza)

Sono, in alternativa:

Le verifiche straordinarie sono previste, dopo la rimozione dei problemi presentati dall'ascensore, quando quelle periodiche siano risultate negative e in caso di incidenti "di notevole importanza", anche senza che siano capitati infortuni.

 

Manutenzione: chi se ne occupa e cosa deve fare:

Si può incaricare solo personale munito di certificato di abilitazione, rilasciato dal Prefetto, in seguito a esame teorico-pratico. Si tratterà di singoli artigiani, di ditte specializzate o di operatori comunitari con specializzazioni equivalenti a quelle italiane.

Compito del manutentore è:

  1. verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
  2. verificare lo stato di conservazione di funi , catene e loro attacchi;
  3. verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
  4. annotare i risultati di queste verifiche sul libretto;.
  5. pulire e lubrificare le parti;
  6. riparare e sostituire le parti rotte o logorate e poi verificarne il funzionamento;
  7. fermare l'impianto e avvertire subito il proprietario oppure l'amministratore condominiale, nonché il comune e l'incaricato alle verifiche periodiche in caso di pericoli in atto.

La documentazione per la messa in esercizio

La prima messa in esercizio prevede che siano inviata al Comune, comunicazione della messa in esercizio, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità, che comprenda:

  1. indirizzo dello stabile
  2. velocità, portata, numero fermate, tipo azionamento dell'ascensore e corsa (cioè distanza tra i primo e ultimo piano servito dall'ascensore);
  3. dati identificativi dell'installatore;
  4. copia della dichiarazione di conformità dell'ascensore;
  5. dati identificativi della ditta abilitata alla manutenzione;
  6. dati identificativi del soggetto che deve fare le verifiche biennali (che è diverso dall'installatore e dal manutentore);

L'ufficio comunale assegna, entro un mese, un numero di matricola all'ascensore e lo comunica al condominio o al suo rappresentante.

La documentazione per la messa in conformità dell'impianto

L'adeguamento dell'impianto prevede spesso modifiche costruttive rilevanti, le quali a loro volta impongono che venga riprodotta la stessa documentazione prevista per la prima installazione, la quale va inviata non solo al competente ufficio comunale ma anche a chi è incaricato delle verifiche biennali.

Sono considerate in particolare modifiche costruttive:

1) il cambiamento della velocità;

2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento della corsa;

4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.