Ascensore: ripartizione spese per regolamento

 

Nel regolamento del mio condominio è previsto che tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti all'ascensore siano ripartite tra i condomini in base ai "millesimi ascensore". E ciò è vincolante.

Le chiedo se è vero che tale vincolo non sia più adeguato alla normativa europea  che, come ho sentito dire, prescrive che  tutti i condomini, compresi quelli del piano rialzato, essendo comproprietari anche dell'ascensore, la cui presenza, peraltro, contribuisce alla valorizzazione del condominio, dovrebbero partecipare alle suddette spese in base ai rispettivi "millesimi proprietà".G.B. Torino

 

 

E’ ben vero che l’articolo 1124 del codice civile sulla ripartizione delle spese per le scale, valido per giurisprudenza anche per l’ascensore, escluderebbe, sempre per giurisprudenza maggioritaria, la manutenzione straordinaria che andrebbe ripartita per millesimi di proprietà. Tuttavia l’articolo 1124 è derogabile per regolamento condominiale contrattuale, come sembra sia stato nel suo caso in cui perciò si applicano in ogni caso i millesimi ascensore. Non ci risulta che alcuna norma europea ponga a ciò degli ostacoli (cosa che ci parrebbe del resto singolare).