Ascensore e appartamento al pian terreno

 

Sono proprietario di un appartamento sito al piano rialzato in un condominio di 6 piani. Il condominio ha proposto di installare un ascensore a partire dalla fine della prima rampa di scale (che per me non sarebbe di alcuna utilità). Le chiedo quindi se, io sarei tenuto a partecipare alla spesa d'installazione e, successivamente, a quelle di gestione/manutenzione. E se l'ascensore fosse installato a partire dal livello cortile (un paio di gradini sotto il mio appartamento)? Grazie, Giovanni Possamai

 

L’installazione di un ascensore è un innovazione gravosa che deve essere approvata , sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei condòmini e di due terzi dei millesimi di proprietà. La legge 13/89 sull’eliminazione delle barriere architettoniche permette però una riduzione del quorum assembleare, quando nel condominio c’è un portatore di handicap (anche un anziano con il mal di cuore che non abiti al pian terreno, quindi). Allora la maggioranza necessaria si abbassa, ma solo in seconda convocazione dell’assemblea, a un terzo dei condòmini e a un terzo del valore dell’edificio, purché l'ascensore sia del tipo adatto ai disabili e sia utilizzabile come tale (pianerottoli sufficientemente ampi per una carrozzella eccetera).

Ciascun condomino ha diritto di rifiutarsi di utilizzare l’ascensore, e quindi di pagarne le spese di installazione e di manutenzione. E tutto ciò perfino se lui stesso ha votato a favore. La decisione di dir di no all’ascensore deve essere comunicata in assemblea e messa a verbale. I condòmini non presenti hanno il diritto di impugnare la delibera assembleare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del verbale: se non lo fanno saranno costretti a pagare.

Ciascun condomino dissenziente può anche cambiare parere in seguito, chiedendo di utilizzare l’ascensore e contribuendo alle spese sia di manutenzione che di installazione (queste ultime opportunamente rivalutate, in base perlomeno all’indice Istat). Se l’ascensore è stato installato a spese di solo una parte dei condòmini occorrerà che sia munito di serratura a ciascun piano, con chiavi in possesso di coloro che hanno il diritto di utilizzo (cosa in genere inutile se il condomino è al pian terreno). Dalle spese di manutenzione e di esercizio sono comunque esclusi i condomini al pian terreno.