Aperture permesse sul muro comune

Sono un amministratore condominiale. Un condomino acquista uno scantinato magazzino con ingresso sul cortile e decide di fare un'apertura nelle parti comuni (corridoio, cantine) del condominio

Avvisato di questa situazione, chiedo se l'apertura che si va ad effettuare non costituisca servitù nei confronti del condominio e come dovrei comportarmi: autorizzo????

Le parti comuni appartengono a tutti i condomini. Ma non per questo il singolo condomino deve sempre ottenere il loro assenso per servirsene. Anzi, in certi casi, ha perfino diritto di apportarvi, a proprie spese naturalmente, delle modifiche. Lo stabilisce l’articolo 1102 del codice civile, che dice; "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa". E aggiunge: "Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno agli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo in suo possesso" .L'apertura di una porta nel muro comune è stata più volte giudicata dalla Cassazione un uso lecito ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile (ecco alcuni esempi di sentenze: Cassazione 12413/2001, 5400/1998, 6069/1998, 360/1995), a certe condizioni, naturalmente (non mettere in pericolo la stabilità e il decoro della facciata, non impedire ad altri di fare lo stesso).

Per esercitare i diritti garantiti dall’articolo 1102 il singolo condomino non ha alcun bisogno di rivolgersi all’amministratore o all’assemblea condominiale per avere il loro consenso, se il regolamento condominiale non lo impone. Tuttavia i pro e i contro del farlo vanno soppesati caso per caso: motivi di opportunità e di quieto vivere possono indurlo comunque a farlo. Se comunque l’amministratore è interpellato, è prudente ed opportuno che porti in assemblea la richiesta (non è suo compito autorizzarla). Qualora ritenga che esistano seri motivi di opposizione sarà bene che si munisca di una seria relazione tecnica per sostenere la sua opposizione: in caso contrario rischia di trascinare il condominio in una causa perdente