Giovanni Tomassoli*

Perché sia possibile installare un'antenna per la telefonia mobile, occorre richiedere una "Valutazione di impatto ambientale" (la cosiddetta Via) alla Regione, a tutela della salute dei cittadini. Occorre anche una concessione edilizia, e non è quindi possibile accontentarsi di procedure urbanistiche abbreviate.

I due principi sono stati stabiliti di recente, rispettivamente dal Tar (tribunale amministrativo regionale) della Puglia, con ordinanza numero 542 del 6 aprile 2000 e dal Tar dell'Emilia Romagna, con sentenza 432 del 4 aprile 2000.

La prima causa riguardava la richiesta al Comune di Bitonto da parte della società Alcatel, per conto di Wind, di installare l'antenna, allegando sia un parere dell'Azienda sanitaria locale (ex Usl) secondo il quale erano rispettati i valori di intensità dei campi elettromagnetici stabiliti per legge (Decreto ministeriale 10 settembre 1998), sia una perizia di un proprio tecnico che forniva una "valutazione di impatto ambientale".

Nonostante questi documenti, il dirigente del settore urbanistico aveva negato la concessione ad innalzare l'antenna, sia perché riteneva l'impianto inadatto per la zona (che è ad alta concentrazione di abitazioni), sia perché riteneva che la Via non andasse fatta da un perito della società, ma dall'amministrazione pubblica.

Il rifiuto è stato impugnato dall'Alcatel, ma invano, perché il Tar ha dato ragione al funzionario, con una sentenza che interpreta la legge. Le norme, infatti, prevedono che la Via sia fatta (Legge 1 luglio 1997 n. 189), ma non chiariscono chi, esattamente, debba farla. Il Tar Puglia ha però voluto richiamarsi alla legge 31 luglio 1997, n. 249, che all'articolo 4 stabilisce che le regioni e le province autonome sono chiamate a disciplinare "l'installazione e la modifica degli impianti di emissione". In Puglia, inoltre, è intervenuta anche la legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3, che ha dichiaro che l'ufficio competente per l'istruttoria della valutazione di impatto ambientale è l'assessorato all'ambiente regionale. Lo studio "privato" promosso dall'Alcatel di valutazione di impatto ambientale era per il Tar indispensabile, ma solo come documento necessario per il procedere dell'iter burocratico e non poteva in alcun modo sostituire a Via regionale.

La seconda sentenza del Tar riguardava un'antenna, di circa 7 metri di altezza, che la Ericsson intendeva installare su un albergo di Rimini. La società aveva presentato in comune una denunzia di inizio di attività, procedendo all'installazione dopo i canonici venti giorni e senza che il Comune di Rimini si fosse fatto sentire per bloccare il cantiere. A protestare erano stati i proprietari di alcuni immobili vicini all'albergo, citando in giudizio il Comune .

Il Tar Emilia ha dato ragione ai cittadini, affermando che la denunzia di inizio attività è consentita "per gli impianti tecnologici al servizio dell'edificio", mentre un antenna per telefonia mobile serve la collettività. Inoltre , trattandosi di un apparecchio di grandi dimensioni e potenzialmente dannoso per l'emissione di onde elettromagnetiche, male aveva fatto il comune a non valutare la compatibilità con il quartiere in cui doveva essere installato, che è prevalentemente residenziale.

La necessità della concessione, ma soprattutto quella della cosiddetta Via, che prevede studi ambientali piuttosto complessi e costosi, potrebbe essere un potente fattore frenante al dilagare delle antenne di telefonia mobile.

*Federamministratori-Confappi