Aggiornamento del canone nei contratti di 8 anni

 

L'art. 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 abroga parecchi articoli della legge 27 luglio 1978, n. 392 compreso l'art. 24, riguardante l'aggiornamento del canone in base all'indice del costo della vita per operai ed impiegati. A questo punto è possibile inserire nel contratto la clausola di aggiornamento al 75%, in analogia con quanto stabilito all'art. 32 dell 392/1978 ? Resta indispensabile la richiesta mediante lettera raccomandata, dato che la norma è abrogata ?

M.O.

 

 

Il contratto a canone libero di 4 anni + 4 può stabilire liberamente le condizioni di aggiornamento del canone: in che percentuale, secondo quale parametro, con che modalità. Resta sconsigliabile inserire nel contratto formule che prevedano incrementi eccessivi o con parametri fantasiosi, per non contraddire  l’articolo 13 comma 1 della legge n. 431/98 che rende nulle le pattuizioni che determino un aumento del canone superiore a quello pattuito e registrato. Di norma, si richiede l’aggiornamento al 100% del costo della vita come rilevato dall’Istat, anche senza necessità della raccomandata.