Incontri da non perdere

 

L’assemblea regna sovrana

 

Come si convoca e qual è l’iter per approvare le decisioni

 

Si apre la stagione delle assemblee condominiali annuali, che si tengono in genere tra giugno e settembre di ogni anno. All’ordine del giorno perlomeno tre punti: l’approvazione del rendiconto consuntivo (detto volgarmente “bilancio”) del condominio, quella del rendiconto preventivo e la nomina dell’amministratore. L’anno di bilancio condominiale non coincide infatti quasi mai con quello solare: assomiglia molto di più a quello scolastico.

E’ una buona occasione per parlare di quello che è l’organo principe del condominio: l’assemblea. Quest’ultima si può confrontare al Parlamento che, nel rispetto della costituzione (il regolamento condominiale contrattuale), emana le leggi che valgono internamente al condominio.

L’amministratore condominiale, a sua volta, non è che un esecutore dei suoi ordini, o comunque delle prescrizioni del regolamento condominiale, anche se è vero che gode di una certa autonomia nel risolvere da solo le questioni urgenti o i piccoli problemi di manutenzione ordinaria e ha la responsabilità della tutela delle cose comuni e della riscossione delle spese.

 

Assemblee: quante. Il fatto che vada tenuta almeno un’assemblea annuale (detta “ordinaria”) non significa che non sia possibile, o addirittura consigliabile, tenerle altre, quando occorra decidere in merito a questioni importanti (il caso classico è quello di importanti lavori di manutenzione). Non vi sono limiti massimi al numero di assemblee straordinarie possibili, né agli argomenti che vi si trattano. L’amministratore che affermi che è impossibile discutere della sua conferma o del voto di bilancio prima che lui convochi l’assemblea ordinaria o è poco informato o mente.

L’assemblea straordinaria può essere proposta anche da almeno due condomini che possiedano almeno 1/6 dei millesimi, che indicheranno anche l’ordine del giorno. Se l’amministratore respinge la richiesta o non vi aderisce entro dieci giorni i proponenti possono senz’altro convocarla. Basta invece l’iniziativa d un solo condomino nei casi in cui l’amministratore manchi o sia impossibilitato ad esercitare il suo ruolo (per esempio, perché è gravemente ammalato). Attenzione: le assemblee straordinarie hanno un costo aggiuntivo: un gettone di presenza per l’amministratore (che andrebbe però stabilito per contratto di nomina), l’affitto dell’eventuale sala, gli avvisi di convocazione.

 

Prima e seconda convocazione. Per la validità dell’assemblea in prima convocazione occorre che al momento dell’apertura dell’assemblea siano presenti di persona o per delega 2/3 del valore dell’edificio e 2/3 dei partecipanti al condominio.

Qualora tale quorum non sia raggiunto, l’assemblea deve essere rinviata alla seconda convocazione, per la validità della quale è necessario che i presenti siano almeno 1/3 dei condomini che possiedono almeno 1/3 del valore dell’edificio.

Fin qui la teoria: nella pratica quasi sempre la prima convocazione è solo formale, mentre tutti sanno che l’unica assemblea a cui occorre essere presenti è quella di seconda convocazione in cui, per molte decisioni, sono sufficienti maggioranze minori. Questa prassi, confermata dal fatto che in molti avvisi la data e l’ora della prima convocazione è riportata in caratteri minuscoli, e quella di seconda in caratteri grandi, è di dubbia legittimità. Ma tant’è: se fosse altrimenti, in molti condomini non si riuscirebbe a decidere.

 

Chi partecipa. Oltre ai pieni proprietari hanno diritto di essere presenti usufruttuari e nudi proprietari. I secondi hanno diritto di voto (al posto degli usufruttuari) sulle opere di manutenzione straordinaria, che sono a loro carico. I caso di comproprietà sullo stesso appartamento, vota uno solo: se non c’è accordo è il presidente dell’assemblea che estrae a sorte il nome di chi voterà: non conta chi ha una maggiore quota di partecipazione alla proprietà dell’unità immobiliare.

La partecipazione degli inquilini in locazione è prevista dall’articolo 10 della legge dell’equo canone (ancora in vigore) per le decisioni che riguardano i servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, con diritto di voto, e per le discussioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni, per esempio l’abolizione della portineria, ma solo con diritto di parola.. Tuttavia un contratto di locazione può prevedere eccezioni a queste regole. L’eventuale convocazione degli inquilini è un obbligo del proprietario e non dell’amministratore: l’assemblea resta comunque valida.

Resta possibile richiedere che l’amministratore non sia presente, a meno che sia egli stesso un condomino (per esempio, se si discute sulla revoca del suo mandato).

 

Avviso. L’avviso deve contenere:il luogo, la data e l’ora dell’assemblea di prima convocazione;l’ordine del giorno; tutti gli allegati necessari ai condomini di farsi un idea sul contenuti dell’ordine del giorno (per esempio il rendiconto consuntivo e preventivo proposto).

E’ necessario che comprenda anche il luogo, la data e l’ora dell’assemblea di seconda convocazione e una sezione (da non ritagliare) dedicata alle deleghe di un condomino ad essere sostituito da altra persona.

La comunicazione ideale è per raccomandata con ricevuta di ritorno. Concessa anche la raccomandata a mano, con controfirma in portineria. Sconsigliabile l’avviso sulle scale o quello telefonico (per quanto la Cassazione li abbia giudicati mezzi validi, se si dimostra che siano sufficienti per informare in tempo i condomini).

 

Deleghe. Solo un regolamento condominiale (basta quello approvato a maggioranza) può porre limiti al numero delle deleghe per persona e a chi può essere delegato. Altrimenti non ve ne sono: delegato può essere anche un estraneo al condominio o l’amministratore. Tuttavia i giudici hanno posto in dubbio che l’amministratore voti, anche come delegato, sulla propria nomina e riconferma e sull’approvazione del rendiconto, rifacendosi alle norme sulle società.

E’ bene che la delega sia scritta. Quella verbale è ammessa, ma in tal caso sarà bene che il presidente dell’assemblea faccia una telefonata, per avere riconferma.

La delega è una piena sostituzione di persona: i limiti o le istruzioni scritte che circoscrivano i poteri del delegato contano solo nei rapporti interni tra lui e il delegante, per chiedere eventuali danni, ma non possono essere fatti valere per impugnare una decisione presa dall’assemblea.

 

Ordine del giorno. In assemblea si possono approvare solo gli argomenti presenti nell’ordine del giorno, che è parte integrante dell’avviso di convocazione. Ogni condomino ha infatti il diritto di sapere su che cosa dovrà discutere, anche per potersi preparare in modo adeguato, e decidere se può delegare qualcun altro o deve essere presente di persona. Il voto su un argomento non contemplato comporta l’annullabilità della relativa delibera. Pertanto la voce “varie ed eventuali” non ha valore. Vanno posti come primi punti i più importanti, che sono quelli a cui dedicare più tempo. In caso contrario il presidente ha la facoltà di proporre che l’ordine di trattazione degli argomenti da affrontare sia variato E’ un sistema per evitare lo stratagemma di certi amministratori che vogliono far approvare a tarda ora e per sfinimento le decisioni che davvero contano, puntando sul fatto che i condomini sono sfiancati da liti su questioni secondarie.

 

Maggioranze. Si vota a favore o contro. L’astensione vale come voto contro. Il calcolo delle maggioranze è doppio. Ogni decisione deve essere sostenuta da un certo numero di condomini che possiedano un certo numero di millesimi. Per esempio l’approvazione del rendiconto prevede il sì della maggioranza degli intervenuti che possieda almeno un terzo dei millesimi di proprietà. Viceversa una delibera su manutenzioni che comportano un forte esborso di denaro, vuole l’assenso della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno metà dei millesimi. Infine per un’opera non necessaria che rende però migliori o più comode le parti comuni, è preteso l’accordo della maggioranza di tutti i condomini, che possiedano perlomeno i 2/3 dei millesimi di proprietà (vedi tabella). Ai soli fini del calcolo delle teste (numero dei condomini), conta la persona proprietaria, non il numero di appartamenti che possiede. Pertanto un abitante nel palazzo che possieda cinque unità immobiliari vale come uno che possieda solo un box.

 

Verbale. Il verbale è l’unico documento scritto che attesti cos’è accaduto in assemblea. Per quanto gli errori contenuti possano essere provati con qualsiasi mezzo, farlo può essere molto difficile. Pertanto è necessario che non solo sia redatto nel corso dell’assemblea (deve farlo chi è nominato segretario), ma soprattutto che sia riletto ad alta voce alla fine, nonché controfirmato, perlomeno dal presidente. Va rifiutato il cattivo vezzo di permettere che la versione definitiva sia conosciuta, anche dai partecipanti, solo al momento in cui lo riceveranno per lettera.

Copia del verbale va inviata dall’amministratore a i condomini, (meglio anche quelli presenti in assemblea), in genere via posta o con deposito in portineria e firma di coloro che lo ritirano. Così si porta e a loro conoscenza le deliberazioni dell’assemblea e gli obblighi che ne derivano. E, soprattutto, si dà modo agli assenti e ai dissenzienti di impugnare le delibere, entro trenta giorni.

 

Nullità e annullabilità delle delibere. Con recenti e univoche sentenze la Cassazione, capovolgendo i suoi precedenti orientamenti, ha reso annullabili e non più nulle la grandissima parte delle delibere assunte irregolarmente. La distinzione è importantissima. Una delibera nulla è come se non fosse mai stata presa, anche se non è stata impugnata. Una delibera annullabile diviene invece pienamente valida se non è impugnata entro 30 giorni. L’impugnazione deve avvenire in giudizio (non basta una protesta verbale e neanche una raccomandata).

Sono ancora considerate nulle quelle delibere che:

Le prime potrebbero essere ricondotte da due tipi:

Sono invece, annullabili tutto il resto delle delibere (cioè quasi tutte). Quindi quelle prese in assemblee illegittimamente convocate e con maggioranze insufficienti, oppure che riguardano argomenti non compresi nell’ordine del giorno.

 

Assemblea i numeri di legge

 

Ricevimento dell’avviso di convocazione

5

Almeno 5 giorni prima dell’assemblea (decorrenti dal giorno dopo il ricevimento)

Seconda convocazione:

10

Né nello stesso giorno, né oltre 10 giorni dalla prima convocazione

Numero di deleghe a persona

-

Illimitato, tranne che il regolamento contrattuale stabilisca altrimenti

Validità della prima convocazione

2/3

Presenti (per persona o per delega) 2/3 dei partecipanti al condominio e 2/3 del valore in millesimi dell’edificio.

Validità della seconda convocazione

1/3

Presenti (per persona o per delega) 1/3 dei partecipanti al condominio e 1/3 del valore in millesimi dell’edificio.

Assemblea straordinaria indetta dai condomini

2

Almeno 2 condomini che possiedano almeno 1/6 dei millesimi (dopo 10 giorni da quando la richiesta è respinta o ignorata dall’amministratore)

 

 

CONDOMINIO: LE MAGGIORANZE PER DECIDERE

 

Oggetto della delibera

Prima convocazione

(necessaria la presenza di 2/3 dei condomini con 2/3 dei millesimi)

Seconda convocazione

(necessaria la presenza di 1/3 dei condomini con 1/3 dei millesimi)

 

Condomini

Valore

Condomini

Valore

Amministratore

 

 

 

 

- nomina, revoca e riconferma

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

compenso

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

Eliminazione barriere architettoniche) (art. 2 legge 9/1/89 n. 13)

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/3

Impianto di riscaldamento

trasformazione per contenimento energetico ( legge 10/91)*

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

Innovazioni

- per il miglioramento o l'uso più comodo o per ottenere un migliore rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c.) con interventi che producano un cambiamento della destinazione originaria**

1/2 + 1 cond.

almeno 2/3

1/2 + 1 cond.

almeno 2/3

- che possono creare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico che rendano alcune parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120 c.c.)

Tutti i cond.

100%

Tutti i cond.

100%

Interventi di recupero ai sensi dell’art. 15, legge 179/92 

1/2 + 1 cond.

almeno 1/2

1/2 + 1 cond.

almeno 1/2

Installazione di antenne paraboliche satellitari, legge 66/2001 art.2-bis

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/3

Liti attive o passive

- relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore (art. 1136 c.c.)

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

Portierato

- mutamento d'uso dei locali***(p. es. affitti ad altri)

1/2 + 1 condomini.

almeno 2/3

1/2 + 1 condomini.

almeno 2/3

- soppressione del servizio e sostituzione con citofono

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/3

soppressione del servizio che comporti modifiche regolamento assembleare o condominiale ****

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

Preventivi spese

- per le spese ordinarie annuali

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv

almeno 1/3

- per riparazioni straordinarie di notevole entità

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

Realizzazione di parcheggi

da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari, (art. 9 legge 24/3/1989, n. 122), senza alterazione del decoro architettonico e resa inservibile all’uso delle parti comuni, anche a un solo condomino**

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

Realizzazione di parcheggi

con alterazione del decoro architettonico e resa inservibile all’uso delle parti comuni, anche a un solo condomino**

Tutti i cond.

100%

Tutti i condòmini

100%

Regolamento

- approvazione (art. 1138 c.c.)

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

- modifiche che implichino variazioni nei diritti soggettivi sulle cose comuni o sul potere di disporre dei condòmini sulle parti di proprietà esclusiva

Tutti i cond.

100%

Tutti i cond.

100%

Rendiconto annuale

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/3

Ricostruzione dell'edificio

- per perimento inferiore ai 3/4 del valore (artt. 1128 e 1136 c.c.)

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

- per perimento totale o superiore ai 3/4 del valore (art. 1128 c.c.)

Tutti i cond.

100%

Tutti i condòmini

100%

Riparazioni straordinarie di notevole entità (art. 1136 c.c. 4° comma)

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

Ripartizione delle spese di riscaldamento tra i condomini del l’impianto di contabilizzazione del calore ( legge 10/91, art. 26, c. 4)*

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/3

Scioglimento del condominio

- quando per rendere possibile la divisione in parti autonome occorrano modifiche dello stato attuale dell'edificio e opere per la diversa sistemazione dei locali e dipendenze. (art. 62 att. c.c.)

1/2 + 1 cond.

almeno 2/3

1/2 + 1 cond.

almeno 2/3

- quando l'edificio può suddividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi (art. 61 att. c.c.)

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

Costituzione di una servitù a carico di tutto il condominio

Tutti i cond.

100%

Tutti i cond.

100%

Sopraelevazione pregiudizievole per le condizioni statiche, per l'aspetto architettonico o che arrechi una notevole diminuzione di aria o di luce ai piani sottostanti (art. 1127 c.c)

Tutti i cond.

100%

Tutti i cond.

100%

Tabelle millesimali - modifica

Tutti i cond.

100%

Tutti i cond.

100%

Vendita o cessione

- di beni comuni

Tutti i cond.

100%

Tutti i cond.

100%

Tutte le altre delibere che non richiedano maggioranze espressamente previste dalla legge

1/2 + 1 interv.

almeno 1/2

1/2 + 1 interv.

almeno 1/3

 

*è una tesi prevalente ma la giurisprudenza in materia non è ancora ben definita. Per alcuni sarebbe sufficiente la sola maggioranza delle quote

** se l’innovazione è gravosa o voluttuaria, ciascun condomino può rifiutarsi di partecipare alla spesa, salvo cambiare idea in seguito

*** Per le locazioni ultranovennali occorre, comunque, l’unanimità.

**** secondo la Cassazione (sentenza n. 5083/93) ½ + 1 condomini e 2/3 millesimi, in prima e seconda convocazione

 

Il mandato all’amministratore:

la sua missione prevede un quorum “pesante”

 

L’amministratore deve essere nominato dall’assemblea condominiale, quando in uno stabile i condomini sono più di quattro. Perciò la nomina dell’amministratore fatta dal costruttore-venditore di un edificio, anche se inserita nel rogito, è nulla.* A causa della delicatezza del mandato conferito, la legge prescrive la maggioranza assembleare degli intervenuti e di almeno metà dei millesimi. Se non si riescono a raggiungere in assemblea le maggioranze necessarie per la nomina o per il rinnovo dell’incarico resta possibile che anche un solo condomino si rivolga al giudici, perché nomini lui un amministratore.

Lo stesso quorum è necessario anche per la riconferma e per la revoca prima della fine del mandato. La revoca può avvenire in qualsiasi momento e anche senza “giusta causa”, cioè senza motivazioni di sorta. E’ probabile che debba essere messo in conto un risarcimento. Infatti, l'articolo 1725, primo comma., del codice civile stabilisce che "la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra la giusta causa”.

La revoca dell’amministratore può avvenire, anche su richiesta al giudice di un solo proprietario dello stabile, in tre circostanze stabilite dal codice civile (articolo 1129). E cioè, quando, essendo stato destinatario di una citazione o di un provvedimento, anche al di fuori delle sue attribuzioni, non ne abbia dato comunicazione all’assemblea dei condomini. Quando non ha reso conto della sua gestione per due anni. Quando, infine, vi sono “fondati sospetti di gravi irregolarità”. I giudici si sono sbizzarriti nell’interpretare quest’ultima espressione. Va per la maggiore la tesi che debbano esistere forti indizi (anche se non prove vere e proprie), che l'amministratore stia agendo deliberatamente per il soddisfacimento di interessi propri o che abbia compiuto gravi trascuratezze. Deve esistere un danno immediato o perlomeno un pericolo di danno per il condominio.

Cosa accade quando l’amministratore scappa con la cassa, o incamera denaro che avrebbe dovuto devolvere ai fornitori? Il condominio dovrà reintegrare tutto quanto dovuto a terzi, pagando due volte. La denuncia penale resta necessaria, soprattutto se il professionista non ha versato i contributi del portiere (non si applicano, secondo interpretazioni, le durissime sanzioni previste dall’Inps). Tuttavia recuperare i soldi sarà un’impresa, anche se l’amministratore è stato condannato alla restituzione e ai danni. Probabilmente avrà fatto in modo di intestare ad altri il suo patrimonio. Purtroppo la"fuga” è un ottimo affare, perché le condanne penali sono troppo lievi perché l’amministratore si faccia anche un solo giorno di prigione, se non è recidivo. Morale: meglio prevenire i guai, prima che succedano…