Buone e cattive notizie per il contribuente sul fronte delle detrazioni fiscali al recupero edilizio. La Finanziaria proroga per tutto il 2002 la detrazione fiscale del 36% e l'Iva agevolata al 10% sulle fatture di imprese e artigiani edili. Tuttavia introduce sia limitazioni che ampliamenti al campo d'azione del 36%.

Dieci rate annuali. Iniziamo con le cattive notizie. La prima riguarda il numero di rate concesse. Per i lavori eseguiti fino all'anno scorso, infatti, era possibile che il contribuente scegliesse liberamente tra 5 o 10 rate annuali di detrazione (per quanto una volta per tutte, con la prima dichiarazione dei redditi con cui si applicava lo sconto annuale). In pratica, si poteva decidere se era meglio scontare ogni anno da 730 e Modello unico il 7,2% dei costi sopportati, per cinque anni, oppure il 3,6% dei costi, per dieci anni. Viceversa per i lavori eseguiti nel 2002 sono ora imposte le 10 rate. Si sarà perciò costretti a ricordarsi per 10 anni di scontare il 3,6%.

Limiti al tetto detraibile La seconda novità è che, nel caso in cui i lavori eseguiti nel 2002 siano una prosecuzione di quelli fatti nel 2001 (o negli anni precedenti), il tetto massimo di € 77.468,53 (150 milioni di lire) vale per tutti gli anni. Meglio fare un esempio: se nel 2001 i lavori erano stati iniziati lavori costati 50 mila euro, nel 2002 si potrà godere della detrazione solo sui 27.468 rimanenti (50.000 + 27.468 = 77.468).

Esiste un modo per evitare il tetto massimo ripartito su più anni: presentare una nuova richiesta di assenso edilizio (per esempio una denuncia di inizio attività) e una nuova comunicazione di inizio lavori presso l'agenzia delle entrate di Pescara. In tal caso non si potrà parlare più di prosecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti.

A ciascuno il suo tetto. Ricordiamo comunque che il limite dei 77.468 euro continua a valere sia per ciascun committente dei lavori che per ciascun immobile. Per esempio, se i lavori su un appartamento sono pagati a metà da ciascuno dei coniugi comproprietari o dal proprietario e dall'inquilino, il limite sale al doppio. Inoltre se un solo proprietario fa lavori su due immobili diversi contemporaneamente (la prima casa e una villetta al mare, per esempio), per ciascuna unità può godere il 36% di detrazione su un massimo di 77.468 euro di spesa.

Acquisto di immobili ristrutturati. Dal 2002 è prevista una nuova detrazione per chi compra abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese o cooperative edili. Il costo deol recupero, su cui applicare il 36%, è stimato in un forfait pari al 25% del prezzo di acquisto riportato sul rogito o su un compromesso registrato. Resta fermo il tetto massimo di spesa di € 77.468,53.

Condizioni. I lavori per l’edificio totalmente ristrutturato devono essere stati iniziati dal primo gennaio 1998 in poi e terminati entro la fine del 2002. Il rogito di acquisto deve essere stato stipulato dal primo gennaio 2002 al 30 giugno 2003 (o comunque entro la data della dichiarazione dei redditi percepiti nel 2002).

Comunicazione inizio lavori e bonifici. E’ ovviamente impossibile, se si fruisce di questa nuova agevolazione, inviare la comunicazione di inizio lavori a Pescara prima dell’avvio del cantiere. Perciò in questo caso (come in quello di acquisto di box costruiti o in costruzione) basterà spedirla entro i termini della dichiarazione dei redditi. Il bonifico bancario non è necessario se ci si limita ad accollarsi un mutuo stipulato dal costruttore.

Iva al 10%. Lo slittamento dell’Iva agevolata sui lavori di recupero a fine dicembre di quest’anno è stata decisa senza che sia stata varata alcuna novità. Valgono quindi le vecchie regole.

Ricordiamo quindi che resta in vigore la parziale esclusione dell’Iva dei cosiddetti "beni significativi", qualora il loro costo superi metà della spesa affrontata. Il decreto ministeriale 29 dicembre 1999 li identifica in ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari, rubinetteria da bagno e impianti di sicurezza . Si tratta comunque di un’esclusione assai rara, se non altro perché è difficile che il costo dei beni significativi superi quello della mano d’opera.

Limiti all’Iva ridotta. Va infine tenuto conto che l’Iva al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si applica solo agli interventi di recupero in fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Per gli altri immobili l’Iva ridotta era invece già "a regime" (indipendentemente dalla proroga prevista dalla Finanziaria) solo per le opere classificate come di restauro, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

Misure salvaguardia boschi. Quasi nessuno se né accorto, ma il comma 6 dell’articolo 9 della Finanziaria 2002 ha ampliato il 36% anche alle "misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi", prevedendo tra l’altro esplicitamente 5 o 10 rate di detrazione annuale di uguale importo (invece delle dieci ora previste). Limiti e possibilità per godere della detrazione sono, per ora, ignoti: saranno stabiliti con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze.

MEMO

Le comunicazioni di inizio lavori per poter godere del 36% vanno d’ora in poi inviate al nuovo Centro operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara. In ogni caso l'Agenzia delle Entrate ha assicurato che tutti gli atti e le comunicazioni inviati per errore a un Centro di servizio soppresso verranno smistati automaticamente agli uffici competenti, senza alcuna conseguenza negativa per i contribuenti.